Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/664 della Commissione del 21 aprile 2022 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/159.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, in particolare gli articoli 16 e 20,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, in particolare gli articoli 13 e 16,

considerando quanto segue:

1.CONTESTO

(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione (3), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito una misura di salvaguardia provvisoria su determinati prodotti di acciaio («la misura provvisoria»).

(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1712 della Commissione (4) e in applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato economico («APE») tra la Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe («SADC») e l’Unione europea (5), la Commissione ha escluso tali paesi dall’applicazione della misura di salvaguardia.

(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (6) la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio («“la misura di salvaguardia definitiva»), che consiste in contingenti tariffari, fissati a livelli tali da preservare i flussi commerciali tradizionali per ciascuna categoria di prodotti, per determinati prodotti di acciaio («il prodotto in esame») comprendenti 26 categorie di prodotti. Un dazio doganale del 25 % si applica solo oltre le soglie quantitative di tali contingenti tariffari.

(4)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione (7), la Commissione ha prorogato la durata della misura di salvaguardia fino al 30 giugno 2024.

(5)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della Commissione (8), la Commissione ha adeguato la distribuzione dei volumi dei contingenti per determinate categorie di prodotti a seguito di un divieto di importazione riguardante i prodotti provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia.

(6)Alcuni paesi con i quali l’Unione ha firmato un accordo di partenariato economico («alcuni paesi aderenti all’APE») (9) sono stati esclusi dall’applicazione della misura definitiva e delle successive modifiche di quest’ultima, compresa la proroga. L’esclusione di alcuni paesi aderenti all’APE dalla misura di salvaguardia definitiva era giustificata dalle disposizioni dell’articolo 33 dell’APE. Tuttavia, l’esclusione prevista dall’APE era limitata nel tempo ed è ormai scaduta per alcuni paesi aderenti all’APE. Di conseguenza, e al fine di rispettare la clausola della nazione più favorita («MFN») ai sensi delle norme dell’OMC, alcuni paesi aderenti all’APE (10) dovrebbero essere inclusi nell’ambito di applicazione della misura di salvaguardia (11).

2.ANALISI

2.1.Incremento delle importazioni

(7)L’incremento delle importazioni constatato dalla Commissione nel regolamento di salvaguardia definitivo (12) non contemplava i dati relativi alle importazioni da alcuni paesi aderenti all’APE, in applicazione del principio del parallelismo (13), in base al quale, ai fini dell’analisi dell’eventuale incremento delle importazioni, l’autorità incaricata dell’inchiesta non può considerare le importazioni provenienti dai paesi esclusi dall’applicazione della misura.

(8)Poiché le importazioni da alcuni paesi aderenti all’APE non possono più beneficiare dell’esclusione prevista dall’APE, la Commissione deve riesaminare la risultanza iniziale riguardante un incremento delle importazioni integrando i dati relativi alle importazioni da alcuni paesi aderenti all’APE.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC

 

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