LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione, sostituisce e abroga un certo numero di atti che hanno aperto tali contingenti e prevede norme specifiche.
(2)A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall’Unione, l’Unione e il Regno Unito hanno notificato agli altri membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che i loro attuali livelli di accesso al mercato saranno preservati suddividendo i contingenti tariffari dell’Unione tra l’Unione e il Regno Unito. La metodologia usata per tale suddivisione, come anche i volumi dell’UE a 27, sono definiti nel regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(3)Tuttavia, i contingenti tariffari dell’Unione che non sono inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione non avrebbero dovuto essere suddivisi.
(4)Ciononostante, il contingente tariffario d’importazione di 1 000 tonnellate, aperto in base al regolamento (CE) n. 1149/2002 del Consiglio (4) ed espresso in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, che non fa parte dell’elenco dell’OMC riferito all’Unione è stato erroneamente suddiviso dal regolamento (UE) 2019/216. Il suo volume è stato quindi erroneamente ridotto a decorrere dal 1o gennaio 2021.
(5)Il regolamento (UE) 2022/111 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha modificato l’allegato, parte A, del regolamento (UE) 2019/216 sopprimendo dall’elenco dei contingenti suddivisi la riga relativa al contingente tariffario per carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate originarie del Paraguay.
(6)È necessario ripristinare il quantitativo originario del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay con numero d’ordine 09.4455 nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC
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