Decisione (UE) 2022/656 del Consiglio dell'11 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con la decisione n. 94/800/CE del Consiglio (1) l’Unione ha approvato l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo sulla valutazione in dogana) e l’accordo sulle regole di origine (accordo relativo alle regole in materia di origine).

(2)L’articolo 18, paragrafo 2, dell’accordo sulla valutazione in dogana istituisce, sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, un comitato tecnico per la valutazione in dogana al fine di garantire, a livello tecnico, un’interpretazione e un’applicazione uniformi dell’accordo a norma dell’allegato II, punto 1, dello stesso.

(3)A norma dell’allegato II, punto 2, lettera a), dell’accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana può esaminare i problemi tecnici specifici che si presentano nella gestione quotidiana dei sistemi di valutazione in dogana dei membri ed esprimere pareri consultivi in merito a soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati.

(4)A norma dell’allegato II, punto 2, lettera b), dell’accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana è incaricato di studiare, su richiesta, leggi, procedure e pratiche in materia di valutazione nella misura in cui si riferiscano all’accordo sulla valutazione in dogana, nonché di elaborare relazioni sui risultati di detti studi.

(5)A norma dell’allegato II, punto 2, lettera d), dell’accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana è incaricato di fornire, su qualsiasi questione riguardante la valutazione in dogana delle merci importate a fini doganali, le informazioni e i pareri richiesti da un membro o dal comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo sulla la valutazione in dogana. Queste informazioni e pareri potranno assumere la forma di pareri consultivi, di commenti o di note esplicative.

(6)L’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo relativo alle regole in materia di origine istituisce, sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, un comitato tecnico per le regole di origine, che svolge i lavori tecnici di cui all’allegato I dell’accordo relativo alle regole in materia di origine.

(7)A norma dell’allegato I, punto 1, lettera a), dell’accordo relativo alle regole in materia di origine, il comitato tecnico per le regole di origine può esaminare i problemi tecnici specifici che si presentano nella gestione quotidiana delle regole in materia di origine dei membri ed esprimere pareri consultivi in merito alle soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati.

(8)A norma dell’allegato I, punto 1, lettera b), dell’accordo relativo alle regole in materia di origine, il comitato tecnico per le regole di origine è incaricato di fornire, su qualsiasi questione riguardante la determinazione dell’origine delle merci, le informazioni e i pareri richiesti da un membro o dal comitato istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo relativo alle regole in materia di origine.

(9)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana per quanto riguarda l’adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi su qualsiasi questione concernente la valutazione delle merci importate a fini doganali al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi dell’accordo sulla valutazione in dogana, in quanto tali atti possono essere tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4), con riguardo al valore delle merci a fini doganali e alla sua determinazione.

(10)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato tecnico per le regole di origine per quanto riguarda l’adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell’origine delle merci al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi dell’accordo relativo alle regole in materia di origine, in quanto tali atti possono essere tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 952/2013, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con riguardo all’origine delle merci e alla sua determinazione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.119.01.0103.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A119%3ATOC

 

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