Decisione (UE) 2022/655 del Consiglio dell'11 aprile 2022.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma, e l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (1) («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 24 novembre 2017 ed è applicato in via provvisoria dal 1o giugno 2018.

(2)Gli articoli 362 e 363 dell’accordo istituiscono un Consiglio di partenariato e un comitato di partenariato per agevolare il funzionamento dell’accordo.

(3)A norma dell’articolo 362, paragrafo 4, dell’accordo, il Consiglio di partenariato adotta il proprio regolamento interno. A norma dell’articolo 363, paragrafo 4, dell’accordo, esso stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di partenariato.

(4)L’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato è necessaria al fine di garantire l’effettivo funzionamento dell’accordo.

(5)Conformemente alla decisione (UE) 2018/104 del Consiglio (2), durante il periodo di applicazione provvisoria dell’accordo il Consiglio di partenariato può prendere decisioni solo su questioni che rientrano nell’ambito di applicazione provvisoria dell’accordo quale previsto da tale decisione.

(6)A norma dell’articolo 364, paragrafo 2, dell’accordo, il Consiglio di partenariato può decidere di istituire sottocomitati e altri organi in settori specifici che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni. Inoltre, il Consiglio di partenariato deve stabilire, nel proprio regolamento interno, la composizione, i compiti e il funzionamento di tali sottocomitati e altri organi.

(7)Il Consiglio di partenariato dovrà adottare il proprio regolamento interno e quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi.

(8)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di partenariato, poiché la decisione che adotta il regolamento interno del Consiglio di partenariato e quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati specializzati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato e che fissa l’elenco dei sottocomitati, sarà vincolante per l’Unione.

(9)La posizione dell’Unione in sede di Consiglio di partenariato dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione del Consiglio di partenariato acclusi.

(10)Con sentenza del 2 settembre 2021 nella causa C-180/20 (3), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha annullato la decisione (UE) 2020/245 del Consiglio (4) e la decisione (UE) 2020/246 del Consiglio (5) e ha disposto di mantenere gli effetti di tali decisioni nell’attesa che il Consiglio adotti una nuova decisione. Il Consiglio dovrebbe pertanto adottare una nuova decisione relativa alla posizione dell’Unione in sede di Consiglio di partenariato che sia conforme a tale sentenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di partenariato accluso alla presente decisione.

2.Possono essere accettate modifiche minori del progetto di decisione ad opera dei rappresentanti dell’Unione all’interno del Consiglio di partenariato senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.119.01.0089.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A119%3ATOC

 

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