Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/649 della Commissione del 20 aprile 2022 che modifica gli allegati V e XIV del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/404.

leggi sanderson

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in Ontario, nella città di Woolwich (Canada), e sono stati confermati il 26 e il 29 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in Ontario, nella città di Zorra (Canada), ed è stato confermato il 28 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) ed è stato confermato il 27 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Stowmarket, Mid Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) ed è stato confermato il 28 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(9)Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) ed è stato confermato il 30 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(10)Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nelle contee di Cherokee e Osceola, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti), nella contea di Morrison, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nella contea di Dickey, nello stato del North Dakota (Stati Uniti) e nella contea di McPherson, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 31 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.119.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A119%3ATOC

 

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