LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono ridurre l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile a norma del titolo III, capo 1, di detto regolamento di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il prodotto stimato di tale riduzione deve essere reso disponibile come sostegno supplementare per le misure a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
(2)A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 1° agosto 2021 le rispettive decisioni sulla riduzione dell'importo dei pagamenti diretti e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2022. Nelle rispettive comunicazioni Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia hanno indicato un prodotto stimato della riduzione superiore a zero.
(3)A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Lettonia e Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione entro il 1° agosto 2021 la decisione di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2023, una determinata percentuale del rispettivo massimale nazionale annuo per l'anno civile 2022.
(4)A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia e Portogallo hanno comunicato alla Commissione entro il 1° agosto 2021 la decisione di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti per l'anno civile 2022 una determinata quota del sostegno da finanziare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2023.
(5)Sulla base di tali comunicazioni, gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati modificati dal regolamento delegato (UE) 2022/42 (3) della Commissione per quanto riguarda i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l'anno civile 2022.
(6)La ripartizione annua per Stato membro della partecipazione del FEASR al piano strategico della PAC e il totale di tale partecipazione per il periodo 2023-2027 figurano nell'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115.
(7)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115.
(8)Poiché le modifiche di cui al presente regolamento incidono sull'applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per l'anno 2023, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A119%3ATOC
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