Decisione (UE) 2022/644 del Consiglio del 12 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale.

EurLex 33

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'azione dell'Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l'ambiente marino e la salute umana.

(2)Il comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale («IMO»), in occasione della sua 105a sessione («MSC 105»), che si terrà dal 20 al 29 aprile 2022, dovrebbe adottare modifiche delle risoluzioni sulle norme di prestazione in relazione all'equipaggiamento utilizzato per tenere conto della modernizzazione del Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS). Sono comprese le risoluzioni A.699(17), A.700(17), MSC.148(77), A.530(13), A.802(19), A.803(19), A.804 (19), A.806(19), A.807(19), MSC.149(77), MSC.80(70) e A.811(19).

(3)Il comitato di facilitazione dell'IMO, in occasione della sua 46a sessione («FAL n. 46») che si terrà dal 9 al 13 maggio 2022, dovrebbe adottare modifiche dell'allegato della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale («convenzione FAL»).

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione dell'MSC 105, poiché le risoluzioni del comitato per la sicurezza marittima sulle norme di prestazione sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(5)L'adozione delle modifiche delle risoluzioni dell'MSC sulle norme di prestazione migliorerebbe le norme di prestazione adottate in precedenza relative all'equipaggiamento utilizzato per tenere conto della modernizzazione del GMDSS. È opportuno pertanto che l'Unione sostenga l'adozione delle modifiche delle risoluzioni dell'MSC.

(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 46a sessione del comitato di facilitazione, poiché le modifiche dell'allegato della convenzione FAL previste sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e, dal 15 agosto 2025, sul regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)Le modifiche dell'allegato della convenzione FAL previste avvicinerebbero tale allegato a quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/1239 e alle norme commerciali concordate per l'attuazione di tale regolamento, in particolare rendendo obbligatoria l'interfaccia unica per effettuare le trasmissioni elettroniche, evitando la ripetizione degli elementi di dati e il ricorso alla documentazione cartacea per la trasmissione delle informazioni e dispensando dall'obbligo di firma manuale.

(8)L'Unione non è membro dell'IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione.

(9)È opportuno limitare l'ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle modifiche proposte, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell'Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 105a sessione è sostenere l'adozione delle modifiche delle seguenti risoluzioni sugli standard di prestazione in relazione all'equipaggiamento utilizzato nel Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare: A.699(17), A.700(17), MSC.148(77), A.530(13), A.802(19), A.803(19), A.804(19), A.806(19), A.807(19), MSC.149(77), MSC.80(70) e A.811(19).

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di facilitazione dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 46a sessione è sostenere l'adozione delle modifiche dell'allegato della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale.

Articolo 3

1.Le posizioni da adottare a nome dell'Unione di cui alla presente decisione riguardano le modifiche suddette nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione e possono incidere sulle norme comuni dell'Unione. Tali posizioni sono espresse congiuntamente, nell'interesse dell'Unione, dagli Stati membri, che sono tutti membri dell'IMO.

2.Modifiche di lieve entità delle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui agli articoli 1 e 2, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.118.01.0055.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A118%3ATOC

 

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