LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (2) («convenzione di Rotterdam» o «convenzione»).
(2)Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1280 (3), (UE) 2020/892 (4), (UE) 2020/1276 (5), (UE) 2020/18 (6), (UE) 2020/17 (7), (UE) 2020/1246 (8), (UE) 2020/2087 (9), (UE) 2019/1606 (10), (UE) 2020/23 (11) e (UE) 2020/1498 (12), la Commissione ha deciso di non rinnovare l’approvazione delle sostanze benalaxyl, beta-ciflutrin, bromoxynil, clorpirifos, clorpirifos metile, fenamifos, mancozeb, metiocarb, tiacloprid e tiofanato-metile, rispettivamente, come sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Tali atti normativi definitivi hanno come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego di tali sostanze nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(3)Il ritiro delle sostanze attive epossiconazolo e mecoprop dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall’industria. Il ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego di tali sostanze nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. Inoltre, la classificazione armonizzata dell’epossiconazolo e del mecoprop a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) costituisce una prova sufficiente del fatto che le sostanze suscitano preoccupazioni per la salute umana e per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere l’epossiconazolo e il mecoprop negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(4)Il ritiro della sostanza attiva bifentrin dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall’industria. Tale ritiro ha come conseguenza il divieto dell’uso del bifentrin nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Il divieto costituisce una rigorosa restrizione dell’uso di tale sostanza a livello della categoria «pesticidi», considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), il bifentrin è approvato soltanto ai fini dell’uso in biocidi del tipo di prodotto 8 nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi», e che non esistono autorizzazioni nazionali per l’uso di biocidi contenenti bifentrin a norma di tale regolamento. Inoltre, la classificazione armonizzata del bifentrin a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza suscita preoccupazioni per la salute umana e per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il bifentrin negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(5)Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/1251 (16) la Commissione ha deciso di non approvare l’empentrina come principio attivo a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Tale atto normativo definitivo ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego dell’empentrina nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro suo impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere l’empentrina negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(6)Il ritiro delle sostanze attive azinfos-etile, ferbam e esazinone dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall’industria. Il ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego di tali sostanze nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere l’azinfos-etile, il ferbam e l’esazinone nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(7)Il ritiro della sostanza attiva metomil dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall’industria. Tale ritiro ha come conseguenza il divieto d’impiego del metomil nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Ciò costituisce un divieto d’impiego della sostanza a livello della categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro impiego del metomil in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere il metomil nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(8)Le sostanze 2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT) e 4,4’-diamminodifenilmetano (MDA) sono elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) in quanto precedentemente identificate come sostanze estremamente preoccupanti. Di conseguenza, tali sostanze sono soggette ad autorizzazione a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Poiché non è stata rilasciata alcuna autorizzazione, il 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) e il 4,4’-diamminodifenilmetano (MDA) sono soggetti a rigorose restrizioni per uso industriale. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(9)L’uso della sostanza mercurio è limitato dal regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dalla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e dalla direttiva n. 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20); pertanto l’uso del mercurio è soggetto a rigorose restrizioni per tutti gli usi industriali. È pertanto opportuno iscrivere il mercurio negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(10)L’uso della sostanza cadmio e dei suoi composti è soggetto a rigorose restrizioni dal regolamento (CE) n. 1907/2006 nella sottocategoria «sostanze chimiche industriali ad uso pubblico». Ciò comporta una severa restrizione dell’uso della sostanza a livello della categoria «sostanze chimiche industriali», tenendo conto del fatto che il cadmio e i suoi composti sono soggetti a rigorose restrizioni anche nella sottocategoria «sostanza chimica industriale per uso professionale». È pertanto opportuno iscrivere il cadmio e i suoi composti nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.118.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A118%3ATOC
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