Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 13 febbraio 2014 la Romania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, al fine di limitare il diritto a detrazione sulle spese relative ad alcuni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali. Con lettera protocollata dalla Commissione il 15 settembre 2014 la Romania ha integrato la domanda con una relazione sull'applicazione della decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio (2).
(2)Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 12 novembre 2014 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera del 13 novembre 2014 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
(3)L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE autorizza un soggetto passivo a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi di cui ha beneficiato nella misura in cui tali beni e servizi siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevede l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei all'impresa.
(4)La decisione di esecuzione 2012/232/UE ha autorizzato la Romania ad applicare una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, al fine di limitare al 50 % il diritto a detrarre l'IVA a monte per quanto riguarda l'acquisto, l'acquisto intraunionale, l'importazione, il noleggio o il leasing di veicoli stradali a motore, e l'IVA applicata sulle spese relative a tali veicoli, compreso il combustibile, quando essi non sono utilizzati esclusivamente a scopi professionali.
(5)La decisione di esecuzione 2012/232/UE ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2014.
(6)Al fine di garantire l'applicazione senza interruzione della misura di deroga, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2015.
(7)A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della decisione di esecuzione 2012/232/UE, la Romania ha presentato alla Commissione una relazione sull'applicazione di tale decisione comprendente un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione. Analogamente a quanto è avvenuto per la deroga in vigore finora, la Romania continua a sostenere che una percentuale del 50 % sia giustificabile.
(8)Si ritiene che la deroga avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA. È pertanto opportuno autorizzare la Romania a continuare ad applicare la misura in questione per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2017.
(9)Qualora la Romania dovesse chiedere un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2017, la richiesta di proroga dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2017 unitamente a una nuova relazione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Nella decisione di esecuzione 2012/232/UE l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1.La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2017.
2.Eventuali richieste di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2017.
Tali richieste sono accompagnate da una relazione che comprende un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.»
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Articolo 3
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 27 Gennaio 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
J.REIRS
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_026_R_0011