Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 6 ottobre 2010 è stato firmato l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1) («accordo»).
(2)A norma dell'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo, quest'ultimo è stato applicato in via provvisoria dal 1o luglio 2011, in attesa che siano state espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.
(3)L'articolo 15.1 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio incaricato, tra l'altro, di assicurare il buon funzionamento dell'accordo e di sovrintendere ai lavori di tutti i comitati specializzati.
(4)A norma dell'articolo 15.2 dell'accordo, sono stati istituiti comitati specializzati sotto gli auspici del comitato per il commercio. Il comitato per il commercio di merci, di cui all'articolo 2.16 dell'accordo, figura tra tali comitati specializzati.
(5)A norma del punto 2 dell'appendice 2-A-1 dell'accordo, è possibile per la Corea utilizzare un sistema di aste al fine di amministrare e applicare i contingenti tariffari («CT») applicati dalla Corea per il latte e la crema di latte, il burro, il miele e le arance originari dell'Unione sulla base dell'accordo. Le modalità del sistema di aste devono essere stabilite di comune accordo dalle parti in sede di comitato per il commercio di merci.
(6)A norma del punto 3 dell'appendice 2-A-1 dell'accordo, è possibile per la Corea utilizzare un sistema di licenze al fine di amministrare e applicare alcuni CT. Le parti devono convenire, in sede di comitato per il commercio di merci, le politiche e le procedure relative al sistema di licenze, comprese le condizioni per ottenere l'assegnazione dei quantitativi del CT, come pure le eventuali modifiche dei medesimi.
(7)Occorre stabilire la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio di merci per quanto riguarda le norme relative all'amministrazione dei CT.
(8)La decisione congiunta sarà adottata mediante scambio di note tra l'Unione e la Corea, che dev'essere firmato da un rappresentante della Commissione a nome dell'Unione.
(9)È quindi opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato per il commercio di merci si basi sul progetto di decisione del comitato per il commercio di merci allegato alla presente decisione,
Ha dottato la seguente decisione:
Articolo 1
La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio di merci istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione delle norme relative all'amministrazione dei CT si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio di merci allegato alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel comitato possono concordare lievi correzioni tecniche del progetto di decisione del comitato per il commercio di merci senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles,il 27 Gennaio 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
J. REIRS
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_026_R_0010