Regolamento (UE) 2022/613 del PE e del Consiglio del 12 aprile 2022 recante modifica dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)La recente aggressione militare della Federazione russa contro l'Ucraina e il conflitto armato in corso hanno modificato radicalmente la situazione della sicurezza in Europa. In seguito a tale aggressione militare, l'Unione, in particolare nelle sue regioni orientali, si trova a far fronte a un afflusso imponente di persone. Ciò rappresenta un'ulteriore sfida per i bilanci pubblici in un momento in cui le economie degli Stati membri si stanno ancora riprendendo dall'impatto della pandemia di COVID-19 e rischia di compromettere la preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

(2)Per far fronte alle sfide migratorie gli Stati membri sono già in grado di finanziare un'ampia gamma di investimenti nel quadro dei loro programmi operativi, attingendo al sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), come pure alle risorse aggiuntive rese disponibili quale assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU), per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e per preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

(3)Il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha inoltre apportato una serie di modifiche mirate ai regolamenti (UE) n. 1303/2013 (3) e (UE) n. 223/2014 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di agevolare gli Stati membri nell'utilizzo delle loro dotazioni residue a valere su FESR, FSE e FEAD nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, nonché di utilizzare le risorse REACT-EU, per far fronte alle sfide migratorie nel modo più efficace e più rapido possibile.

(4)Fatte salve le flessibilità offerte dal regolamento (UE) 2022/562, gli Stati membri continuano a subire una sostanziale pressione sui bilanci pubblici a causa delle sfide poste dall'elevatissimo numero di arrivi di persone in fuga dall'Ucraina. Tale pressione rischia di compromettere la capacità degli Stati membri di progredire verso una ripresa resiliente dell'economia dalla pandemia di COVID-19. Per assistere gli Stati membri nell'affrontare le sfide migratorie, è pertanto opportuno mobilitare rapidamente il sostegno a valere su FESR, FSE e FEAD aumentando per tutti gli Stati membri il tasso di prefinanziamento iniziale versato a titolo delle risorse REACT-EU. Allo stesso tempo alcuni Stati membri, che hanno dovuto gestire un elevato numero di arrivi di persone dall'Ucraina, necessitano di sostegno immediato. Tali Stati membri dovrebbero pertanto beneficiare di un aumento significativamente più elevato del tasso di prefinanziamento iniziale per compensare i costi di bilancio immediati e per sostenere il loro impegno nel preparare la ripresa delle rispettive economie.

(5)Al fine di monitorare l'utilizzo di tale prefinanziamento aggiuntivo, le relazioni finali sull'attuazione dei programmi del FESR e del FSE che beneficiano del prefinanziamento aggiuntivo dovrebbero includere informazioni sull'utilizzo degli importi aggiuntivi ricevuti per far fronte alle sfide migratorie risultanti dall'aggressione militare da parte della Federazione russa e sul contributo di tali importi aggiuntivi alla ripresa dell'economia.

(6)È opportuno istituire un costo unitario al fine di semplificare il ricorso ai Fondi strutturali e d'investimento europei e di ridurre l'onere amministrativo gravante sui beneficiari e sulle amministrazioni degli Stati membri nel contesto della risposta alle sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa. Il costo unitario dovrebbe facilitare, in tutti gli Stati membri, il finanziamento delle necessità di base e il sostegno alle persone che ricevono protezione temporanea o altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (5) e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (6), per un periodo di 13 settimane a decorrere dall'arrivo delle persone nell'Unione. In conformità del regolamento (UE) 2022/562, gli Stati membri potrebbero applicare un costo unitario anche quando si avvalgono della possibilità prevista dall'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 di finanziare le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie dal FESR o dal FSE sulla base delle norme applicabili all'altro fondo, anche quando si tratta di risorse REACT-EU. Nel ricorrere al costo unitario gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che siano in vigore le disposizioni necessarie onde evitare il doppio finanziamento degli stessi costi.

(7)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire assistere gli Stati membri nel far fronte alle sfide generate dall'arrivo di un numero eccezionalmente elevato di persone in fuga dall'aggressione militare della Federazione russa contro l'Ucraina e sostenere gli Stati membri nella transizione verso una ripresa resiliente dell'economia dalla pandemia di COVID-19, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione proposta, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014.

(9)Considerata l'urgenza di prevedere un rapido allegerimento dei bilanci pubblici per preservare la capacità degli Stati membri di sostenere la ripresa delle economie dalla pandemia di COVID-19 e di consentire che i pagamenti aggiuntivi a favore dei programmi operativi siano effettuati senza ritardi, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(10)Considerata l'esigenza di prevedere un rapido allegerimento dei bilanci pubblici al fine di preservare la capacità degli Stati membri di sostenere il processo di ripresa economica e consentire che i pagamenti aggiuntivi a favore dei programmi operativi siano effettuati senza ritardi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.115.01.0038.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A115%3ATOC

 

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