IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha subito varie e sostanziali modifiche (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
(2)In particolare, il regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha modificato il regolamento (UE) n. 531/2012 e ha imposto l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio nell’Unione a decorrere dal 15 giugno 2017, subordinatamente all’utilizzo corretto dei servizi di roaming e alla possibilità di applicare un meccanismo di deroga ai fini della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, denominata anche «roaming a tariffa nazionale» («roam-like-at-home», «RLAH»). La Commissione ha inoltre effettuato un riesame del mercato del roaming all’ingrosso al fine di valutare le misure necessarie per consentire l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 531/2012. A seguito di tale riesame, è stato adottato il regolamento (UE) 2017/920 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) con l’obiettivo di regolamentare i mercati nazionali del roaming all’ingrosso al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio entro il 15 giugno 2017 senza distorsioni nei mercati nazionali o visitati.
(3)Il 29 novembre 2019 la Commissione ha pubblicato il suo primo riesame completo del mercato del roaming («la relazione della Commissione»), dal quale è emerso che i viaggiatori in tutta l’Unione hanno ampiamente beneficiato dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio. L’uso di servizi mobili, in particolare dei servizi di chiamata vocale, di SMS o di dati in roaming regolamentati, durante i viaggi nell’Unione è aumentato rapidamente e in maniera massiccia, confermando l’impatto delle norme dell’Unione in materia di roaming. La relazione della Commissione ha concluso che, nonostante il verificarsi di alcune dinamiche concorrenziali sui mercati del roaming al dettaglio e all’ingrosso, le condizioni concorrenziali di base non sono cambiate, e non si prevede che cambino nel prossimo futuro. La regolamentazione dei mercati al dettaglio e all’ingrosso permane pertanto necessaria e non dovrebbe essere abbandonata. In particolare, la relazione della Commissione ha rilevato che, a livello del mercato all’ingrosso, la forte riduzione dei massimali delle tariffe ha contribuito a un’ulteriore riduzione dei prezzi del roaming all’ingrosso a vantaggio degli operatori outbounder netti, vale a dire gli operatori con una clientela che consuma più servizi mobili sulle reti degli operatori partner in altri Stati membri rispetto a quelli consumati dalla clientela degli operatori partner sulla propria rete.
La relazione della Commissione ha preso atto della raccomandazione dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) di abbassare ulteriormente i massimali delle tariffe del roaming all’ingrosso. La Commissione ha analizzato e documentato altresì la necessità di abbassare ulteriormente i massimali delle tariffe del roaming all’ingrosso, valutando inoltre il livello di riduzione che consente agli operatori delle reti ospitanti di recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming all’ingrosso. La relazione della Commissione ha fatto riferimento all’obbligo previsto dal regolamento (UE) n. 531/2012 in virtù del quale i clienti in roaming all’estero hanno accesso agli stessi servizi in altri Stati membri allo stesso prezzo, a condizione che tali servizi possano essere forniti sulla rete ospitante. La relazione della Commissione ha preso atto del recentissimo sviluppo di nuove modalità di commercio del traffico in roaming all’ingrosso, quali le piattaforme di commercio online, che hanno il potenziale di promuovere la concorrenza sul mercato del roaming all’ingrosso e facilitare la negoziazione tra gli operatori. Infine ha rilevato che il mercato non ha utilizzato la vendita separata di servizi di dati in roaming.
(4)Poiché il regolamento (UE) n. 531/2012 cessa di produrre effetti il 30 giugno 2022, l’obiettivo del presente regolamento è procedere alla sua rifusione introducendo nel contempo nuove misure volte ad accrescere la trasparenza, anche per quanto riguarda l’uso di servizi a valore aggiunto in roaming e l’uso del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili non terrestri, nonché a garantire un’effettiva esperienza di RLAH in termini di qualità del servizio e accesso ai servizi di emergenza in roaming. La validità del presente nuovo regolamento è fissata a 10 anni, fino al 2032, al fine di garantire certezza nel mercato e ridurre al minimo gli oneri normativi. Il presente regolamento introduce l’obbligo per la Commissione di effettuare riesami e presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2025 e nel 2029, seguite, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento, qualora gli sviluppi del mercato lo richiedano. A causa dei rapidi sviluppi del mercato e della rapida diffusione delle nuove tecnologie, è auspicabile che la Commissione valuti, in particolare, l’opportunità di presentare una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento in sede di pubblicazione della sua prima relazione nel 2025.
(5)Le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti che sono responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti delle reti mobili che risiedono abitualmente all’interno del loro territorio non sono in grado di controllare il comportamento degli operatori delle reti ospitanti situati in altri Stati membri, da cui dipendono gli stessi clienti quando utilizzano i servizi di roaming internazionale. Tale mancanza di controllo potrebbe ridurre inoltre l’efficacia delle misure adottate dagli Stati membri in base alla loro competenza residua in materia di adozione di norme a tutela dei consumatori.
(6)Il mercato delle comunicazioni mobili resta frammentato nell’Unione e non esiste una rete mobile che copra tutti gli Stati membri. Di conseguenza, per fornire servizi di comunicazioni mobili ai propri clienti nazionali che viaggiano in altri Stati membri, i fornitori di roaming acquistano servizi di roaming all’ingrosso dagli operatori degli Stati membri visitati o scambiano servizi di roaming all’ingrosso con detti operatori.
(7)Non si può sostenere l’esistenza di un mercato interno delle telecomunicazioni se sussistono differenze tra i prezzi nazionali e i prezzi di roaming. Pertanto è opportuno eliminare le differenze tra le tariffe nazionali e le tariffe di roaming allo scopo di dar vita a un mercato interno dei servizi di comunicazioni mobili.
(8)È opportuno utilizzare un approccio armonizzato comune per garantire che gli utenti delle reti pubbliche terrestri di comunicazioni mobili che viaggiano all’interno dell’Unione non paghino prezzi eccessivi per i servizi di roaming all’interno dell’Unione; ciò consentirebbe di promuovere la concorrenza per i servizi di roaming tra i fornitori di roaming, di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori nonché di preservare gli incentivi all’innovazione e le possibilità di scelta per il consumatore. Tenuto conto della natura transfrontaliera dei servizi in esame, è necessario il suddetto approccio comune per garantire che i fornitori di roaming possano operare in un unico quadro normativo coerente, basato su criteri fissati in modo obiettivo.
(9)Data la notevole diffusione delle apparecchiature mobili idonee al collegamento a Internet, i servizi di dati in roaming acquistano una significativa rilevanza economica. Tale aspetto è importante sia per gli utenti che per i fornitori di applicazioni e contenuti. Per promuovere lo sviluppo di detto mercato le tariffe del trasporto di dati non dovrebbero ostacolare la crescita, in particolare considerando che si prevede un’accelerazione costante dello sviluppo e del dispiegamento delle reti e dei servizi di prossima generazione e ad alta velocità.
(10)Le direttive 2002/19/CE (7), 2002/20/CE (8), 2002/21/CE (9), 2002/22/CE (10) e 2002/58/CE (11) del Parlamento europeo e del Consiglio perseguivano l’obiettivo di creare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche all’interno dell’Unione, garantendo al contempo un elevato livello di tutela dei consumatori attraverso una concorrenza più intensa. Ad eccezione della direttiva 2002/58/CE, tali direttive sono state abrogate dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.115.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A115%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it