IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)In conformità dell’articolo 192, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), i programmi generali di azione per l’ambiente susseguitisi dal 1973 hanno orientato lo sviluppo e il coordinamento della politica ambientale dell’Unione e formato il quadro per l’azione dell’Unione nei settori dell’ambiente e del clima.
(2)La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha istituito il Settimo programma di azione in materia di ambiente («7o PAA»). Il 7o PAA definisce il programma ambientale dell’Unione per il periodo fino al 31 dicembre 2020 e una visione a lungo termine per il 2050.
(3)La relazione della Commissione del 15 maggio 2019 sulla valutazione del 7o PAA, ha concluso che la visione del programma per il 2050 e i suoi obiettivi prioritari erano ancora validi, che il 7o PAA ha contribuito a rendere le azioni di politica ambientale più prevedibili, più rapide e meglio coordinate e che la struttura del 7o PAA e il quadro che ne consente l’attuazione hanno contribuito a creare sinergie, rendendo così la politica ambientale più efficace ed efficiente. Ha inoltre concluso che il 7o PAA ha anticipato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite («Agenda 2030 delle Nazioni Unite»), insistendo sul fatto che la crescita economica e il benessere sociale dipendono da una solida base di risorse naturali, ha contribuito al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e ha consentito all’Unione di parlare con una sola voce sulla scena mondiale in materia di clima e ambiente ma che i progressi in materia di protezione della natura, di salute e di integrazione delle considerazioni ambientali in altri settori strategici non sono stati sufficienti. Ha inoltre concluso che nel 7o PAA si sarebbe potuto tenere maggiormente conto delle questioni sociali, rafforzando i legami esistenti tra l’ambiente e la politica sociale, ad esempio per quanto riguarda l’impatto sui gruppi vulnerabili, l’occupazione, l’inclusione sociale e la disuguaglianza. Inoltre, la relazione della Commissione ha osservato che, nonostante obiettivi ambientali sempre più ambiziosi in molti settori strategici, la spesa per la tutela dell’ambiente in Europa è rimasta costante per molti anni (approssimativamente il 2 % del PIL) e che la mancata attuazione della legislazione in materia di ambiente costa all’economia dell’Unione circa 55 miliardi di EUR ogni anno a titolo di spese sanitarie e costi diretti per l’ambiente. La relazione della Commissione ha rilevato che l’attuazione del 7o PAA avrebbe potuto essere rafforzata da un meccanismo di monitoraggio più solido.
(4)Secondo il rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) «L’ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un’Europa sostenibile» («SOER 2020»), nei prossimi dieci anni l’Unione avrà un’occasione unica di dar prova di leadership a livello globale nell’affrontare le sfide urgenti in materia di sostenibilità che richiedono soluzioni sistemiche. Un cambiamento sistemico comporta un mutamento radicale, trasformativo e trasversale che implica trasformazioni importanti e un riorientamento degli obiettivi sistemici, degli incentivi, delle tecnologie, delle prassi e delle norme sociali, nonché dei sistemi di conoscenza e delle strategie di governance. Come affermato nella SOER 2020, uno dei fattori più importanti alla base delle persistenti sfide in materia di ambiente e sostenibilità che l’Europa si trova ad affrontare è il fatto che queste sono inestricabilmente legate alle attività economiche e agli stili di vita, in particolare ai sistemi sociali che soddisfano le necessità di base degli europei in termini di alimentazione, energia e mobilità. Assicurare la coerenza delle politiche con le politiche ambientali esistenti, provvedendo altresì alla loro piena attuazione, permetterebbe all’Europa di avanzare notevolmente verso il conseguimento dei suoi obiettivi ambientali per il 2030, dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei suoi OSS.
(5)La Commissione ha risposto alle sfide individuate nella SOER 2020 mediante l’adozione della comunicazione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo», una nuova strategia di crescita incentrata sulla duplice transizione verde e digitale che mira a trasformare l’Unione in una società equa e prospera, con un’economia sostenibile, competitiva, climaticamente neutra ed efficiente sotto il profilo delle risorse, e a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione, migliorando nel contempo la qualità di vita delle generazioni presenti e future. È opportuno dare priorità al rapido conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali proteggendo nel contempo la salute e il benessere delle persone dai rischi e dagli impatti ambientali e assicurando una transizione giusta e inclusiva. Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sancisce per legge l’obiettivo dell’Unione di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.
(6)Nella sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull’emergenza climatica e ambientale, il Parlamento europeo ha sottolineato che è fondamentale adottare misure immediate e ambiziose e ha esortato la Commissione ad agire in modo concreto, anche garantendo che tutte le pertinenti future proposte, legislative e di bilancio, siano pienamente in linea con l’obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5 °C e non contribuiscano alla perdita di biodiversità, nonché affrontando le incoerenze delle attuali politiche dell’Unione in materia di emergenza climatica e ambientale, in particolare attraverso una profonda riforma delle sue politiche di investimento nei settori dell’agricoltura, del commercio, dei trasporti, dell’energia e delle infrastrutture.
(7)Il Green Deal europeo è alla base del piano per la ripresa Next Generation EU, che promuove gli investimenti in settori fondamentali per la transizione verde e digitale, al fine di rafforzare la resilienza e creare crescita e occupazione in una società equa e inclusiva. Anche il dispositivo per la ripresa e la resilienza che, insieme al bilancio dell’Unione per il periodo 2021-2027, sarà il motore della ripresa economica dell’Unione dalla crisi della COVID-19, si basa sugli obiettivi prioritari stabiliti nel Green Deal europeo. Inoltre, tutte le iniziative che si iscrivono nel piano per la ripresa Next Generation EU dovrebbero rispettare, se del caso, il principio «non arrecare un danno significativo» enunciato nell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (il «regolamento sulla tassonomia»). Il piano per la ripresa Next Generation EU costituisce un’opportunità importante per accelerare il ritmo della transizione verso la neutralità climatica e la protezione dell’ambiente.
(8)Il 7o PAA, giunto a termine il 31 dicembre 2020, prevedeva all’articolo 4, paragrafo 3, che la Commissione presentasse, se del caso, una proposta relativa a un Ottavo programma di azione per l’ambiente (8o PAA) in tempo utile al fine di evitare una soluzione di continuità tra il 7o e l’8o PAA. Nella comunicazione sul Green Deal europeo la Commissione ha annunciato che l’8o PAA includerà un nuovo meccanismo di monitoraggio volto a garantire che l’Unione non devii dalla traiettoria di avvicinamento ai suoi traguardi ambientali.
(9)Conformemente all’articolo 192, paragrafo 3, TFUE, l’8o PAA stabilisce gli obiettivi prioritari da raggiungere. Le misure necessarie per l’attuazione dell’8o PAA devono essere adottate a norma dell’articolo 192, paragrafo 1 o 2, TFUE.
(10)Le misure di attuazione dell’8o PAA, quali iniziative, programmi, investimenti, progetti e accordi, dovrebbero tenere conto del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all’articolo 17 del regolamento sulla tassonomia.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.114.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A114%3ATOC
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