IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce il Sistema europeo dei conti 2010 («SEC 2010») e contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche dell'Unione.
(2)Il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce i conti economici dell'agricoltura («CEA») nell'Unione, in quanto dispone la metodologia e i termini per la trasmissione dei conti dell'agricoltura. I CEA costituiscono conti satellite dei conti nazionali, come previsto dal SEC 2010, con lo scopo di ottenere risultati armonizzati e comparabili tra gli Stati membri per elaborare i conti per le esigenze dell'Unione. Nel 2016 la Corte dei conti europea ha pubblicato la relazione speciale n. 1/2016 dal titolo «Il sistema della Commissione per misurare la performance in relazione ai redditi degli agricoltori è ben strutturato e basato su dati validi?». Tale relazione contiene osservazioni e raccomandazioni valide e pertinenti concernenti i CEA e il regolamento (CE) n. 138/2004.
(3)I conti economici dell'agricoltura regionali («CEA regionali») costituiscono un adattamento dei CEA a livello regionale. I soli dati nazionali non bastano a fornire il quadro completo e talvolta complesso dell'evoluzione in corso a un livello più dettagliato. I dati a livello regionale contribuiscono quindi a una migliore comprensione della diversità esistente tra le regioni, integrano le informazioni a livello dell'Unione, della zona euro e dei singoli Stati membri, rispondendo al contempo al crescente bisogno di statistiche per la rendicontabilità e migliorano il livello di armonizzazione, efficienza e coerenza delle statistiche agricole dell'Unione. È pertanto necessario integrare i CEA regionali nel regolamento (CE) n. 138/2004 per quanto riguarda la metodologia e il programma di trasmissione dei dati.
(4)Le statistiche non sono più considerate una fra tante fonti di informazione a disposizione per la definizione delle politiche, bensì rivestono un ruolo centrale nel processo decisionale. Un processo decisionale basato su dati concreti ha bisogno di statistiche che soddisfino i criteri di elevata qualità di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), conformemente agli scopi cui sono destinate.
(5)Dati statistici a livello regionale di elevata qualità costituiscono uno strumento centrale per attuare, monitorare, valutare, rivedere e analizzare l'impatto economico, ambientale e sociale delle politiche relative all'agricoltura nell'Unione, in particolare la politica agricola comune («PAC»), comprese le misure di sviluppo rurale, il nuovo modello di attuazione della PAC e i piani strategici nazionali, nonché le politiche dell'Unione riguardanti, tra l'altro, l'ambiente, i cambiamenti climatici, la biodiversità, l'economia circolare, l'uso del suolo, lo sviluppo regionale equilibrato e sostenibile, la salute pubblica, il benessere degli animali, la sicurezza alimentare e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. I CEA regionali sono fondamentali anche per valutare con precisione il contributo del settore agricolo alla realizzazione del Green Deal europeo, in particolare la strategia «dal produttore al consumatore» e la strategia dell'Unione sulla biodiversità. Vi è un crescente riconoscimento del ruolo delle regioni e dei dati regionali nell'attuazione della PAC. Le regioni costituiscono un importante volano per l'occupazione e la crescita economica sostenibile nell'Unione e presentano dati migliori per valutare la sostenibilità del settore agricolo per l'ambiente, le persone, le regioni e l'economia.
(6)In conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), al pubblico dovrebbe essere concesso l'accesso ai dati raccolti a norma del presente regolamento che non sono stati pubblicati.
(7)Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce il quadro giuridico delle statistiche europee e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità stabiliti in tale regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e fornire informazioni in proposito. Il comitato del sistema statistico europeo («comitato dell'SSE») ha approvato la struttura unica e integrata di metadati quale standard del sistema statistico europeo per le relazioni sulla qualità, contribuendo in tal modo a soddisfare, mediante norme uniformi e metodi armonizzati, i requisiti in materia di qualità statistica di cui al regolamento (CE) n. 223/2009, in particolare all'articolo 12, paragrafo 3. Le risorse dovrebbero essere utilizzate in modo ottimale e l'onere di risposta dovrebbe essere ridotto al minimo.
(8)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione in merito alle modalità di trasmissione e al contenuto delle relazioni sulla qualità al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione in relazione a eventuali deroghe alle prescrizioni inerenti ai CEA regionali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
(9)I CEA forniscono importanti dati macroeconomici ai decisori politici europei tre volte l'anno come previsto nell'allegato II del presente regolamento. Il termine attuale per la trasmissione delle seconde stime dei CEA, una di tali tre trasmissioni di dati da effettuare ogni anno, non concede molto tempo dopo la fine del periodo di riferimento per rilevare dati di migliore qualità rispetto a quelli forniti per le prime stime dei CEA. Per migliorare la qualità delle seconde stime dei CEA è opportuno spostare leggermente in avanti il termine previsto per la trasmissione.
(10)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 138/2004.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.114.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A114%3ATOC
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