IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 luglio 2021 la Polonia ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 226 della direttiva 2006/112/CE per applicare un meccanismo di pagamento frazionato («misura speciale»). La misura speciale richiede l’inclusione di una dichiarazione speciale secondo cui l’imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere versata sul conto IVA vincolato del fornitore o prestatore per le fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi esposte alle frodi e di norma interessate da un meccanismo di inversione contabile e dalla responsabilità in solido in Polonia. La Polonia ha chiesto la proroga della misura speciale per un periodo di tre anni, dal 1o marzo 2022 al 28 febbraio 2025.
(2)A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 27 ottobre 2021 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Polonia. Con lettera del 28 ottobre 2021 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda.
(3)A norma dell’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio (2), il 29 aprile 2021 la Polonia ha trasmesso alla Commissione una relazione riguardo all’incidenza complessiva della misura speciale sul livello delle frodi all’IVA e sui soggetti passivi interessati.
(4)La Polonia ha già adottato numerose misure per lottare contro le frodi. Ha introdotto, tra l’altro, il meccanismo di inversione contabile e la responsabilità in solido del fornitore o prestatore e del cliente, il file di audit standard, norme più rigorose per la registrazione e la cancellazione dal registro dell’IVA dei soggetti passivi e un maggior numero di audit. La Polonia, tuttavia, ritiene che tali soluzioni siano insufficienti per prevenire le frodi all’IVA.
(5)La Polonia ha introdotto il meccanismo del pagamento frazionato su base facoltativa il 1o luglio 2018 e il meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio il 1o marzo 2019.
(6)I beni e i servizi che rientrano nel campo di applicazione della misura speciale sono elencati nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 conformemente alla classificazione polacca dei beni e dei servizi del 2008 (PKWiU 2008). La classificazione polacca dei beni e dei servizi del 2015 (PKWiU 2015) ha sostituito la PKWiU 2008 a decorrere dal 1o luglio 2020. Con la PKWiU 2015 sono stati cambiati i simboli della classificazione statistica e le denominazioni redazionali di taluni prodotti e servizi che figurano nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/310. Anche se la sostituzione della PKWiU 2008 con la PKWiU 2015 non ha dato luogo ad alcuna modifica dell’ambito di applicazione dei beni e dei servizi coperti dal meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio, ai fini della certezza del diritto l’allegato dovrebbe essere aggiornato e sostituito dall’allegato della presente decisione.
(7)La misura speciale continuerà ad applicarsi a forniture di beni e a prestazioni di servizi fra soggetti passivi elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/310, quale aggiornato e sostituito dall’allegato della presente decisione, da impresa a impresa (B2B) e coprirà unicamente i trasferimenti bancari elettronici. La misura speciale continuerà ad applicarsi a tutti i fornitori o prestatori, compresi quelli non stabiliti in Polonia.
(8)La relazione presentata dalla Polonia ha confermato che la misura speciale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi esposte a frodi produce risultati efficaci nella lotta contro le frodi fiscali.
(9)Le autorizzazioni ad applicare una misura speciale sono generalmente concesse per un periodo limitato in modo da consentire alla Commissione di valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace. L’autorizzazione ad applicare la misura speciale dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 28 febbraio 2025.
(10)Data l’ampia portata della misura speciale, la Polonia, qualora chieda di prorogare ulteriormente l’autorizzazione ad applicare la misura speciale, dovrebbe presentare una relazione sul funzionamento e sull’efficacia della misura speciale sul livello di frode IVA e sui soggetti passivi per quanto riguarda, tra l’altro, i rimborsi dell’IVA, gli oneri amministrativi e i costi per i soggetti passivi.
(11)La misura speciale non inciderà sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
(12)Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura speciale, compresa l’applicazione ininterrotta della misura speciale e la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d’imposta, è opportuno che sia concessa l’autorizzazione di prorogare la misura speciale con effetto dal 1o marzo 2022. Poiché la Polonia il 26 luglio 2021 ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale e ha continuato ad applicare il regime giuridico stabilito secondo il suo diritto nazionale sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 a decorrere dal 1o marzo 2022, le legittime aspettative dei soggetti interessati sono debitamente rispettate.
(13)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/310,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/310 è così modificata:
1)all’articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La Polonia, qualora ritenga necessario prorogare la misura di cui all’articolo 1, presenta una richiesta di proroga alla Commissione, corredata di una relazione in merito all’incidenza complessiva della misura sul livello delle frodi in materia di IVA e sui soggetti passivi interessati.»;
2)all’articolo 3, secondo comma, la data «28 febbraio 2022» è sostituita dalla data «28 febbraio 2025»;
3)l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022
Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.108.01.0051.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A108%3ATOC
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