Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione del 6 aprile 2022.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 17 febbraio 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese («la RPC», «la Cina» o «il paese interessato») in forza del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

1.2.Registrazione

(2)Poiché non sono state rispettate le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame durante il periodo di comunicazione preventiva non sono state sottoposte a registrazione.

1.3.Misure provvisorie

(3)Il 17 settembre 2021 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi provvisori proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione in conformità dell’articolo 19 bis del regolamento di base (comunicazione preventiva). Tre parti hanno presentato osservazioni. Si trattava tuttavia di osservazioni di carattere generale che non si riferivano all’esattezza dei calcoli. Tali osservazioni sono state pertanto trattate solo nella fase definitiva.

(4)Il 14 ottobre 2021 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 della Commissione (3) («il regolamento provvisorio»).

1.4.Fase successiva della procedura

(5)In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito il dazio antidumping provvisorio («la divulgazione provvisoria delle informazioni»), i denuncianti, i produttori esportatori inclusi nel campione, la Camera di commercio cinese («CCCME»), diversi utilizzatori, tra cui la European Steel Association («Eurofer»), vari importatori e il governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine indicato all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.

(6)Dopo l’istituzione delle misure provvisorie le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con i denuncianti, Eurofer, NLMK Europe («NLMK»), Misano SpA («Misano») e Imerys France («Imerys»).

(7)La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. A tale scopo sono stati organizzati ulteriori controlli incrociati a distanza con due produttori dell’Unione inclusi nel campione, ossia GrafTech France S.N.C. («GrafTech France») e Showa Denko Europe GmbH («Showa Denko»), e un produttore esportatore, ossia Nantong Yangzi Co., Ltd. («gruppo Yangzi»).

(8)Il 19 gennaio 2022 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Cina («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

(9)In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con i denuncianti, la CCCME e Fangda Carbon New Material Co., Ltd («gruppo Fangda»).

(10)Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno, nel presente regolamento. Sulla base delle osservazioni presentate da Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd. («Liaoning Dantan»), la Commissione ha riveduto le risultanze concernenti il calcolo del margine di dumping e le ha comunicate alla parte.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.108.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A108%3ATOC

 

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