IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 352,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») è stata istituita con regolamento (CE) n. 168/2007 (2) del Consiglio per fornire alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione e agli Stati membri assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali.
(2)Al fine di adattare l’ambito di applicazione dell’Agenzia e migliorare la governance e l’efficienza del funzionamento dell’Agenzia, è necessario modificare determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 168/2007 senza modificare l’obiettivo e i compiti dell’Agenzia.
(3)Alla luce dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’ambito di applicazione dell’Agenzia dovrebbe coprire anche la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale, settori particolarmente sensibili sul piano dei diritti fondamentali.
(4)Il settore della politica estera e di sicurezza comune dovrebbe essere escluso dall’ambito di applicazione dell’Agenzia. Questo non dovrebbe pregiudicare la fornitura di assistenza e consulenza, per esempio, attività di formazione su questioni inerenti ai diritti fondamentali, da parte dell’Agenzia alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, compresi quelli che operano nel settore della politica estera e di sicurezza comune.
(5)Inoltre è necessario apportare alcune modifiche tecniche mirate al regolamento (CE) n. 168/2007 affinché l’Agenzia sia disciplinata e gestita in linea con i principi dell’orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell’UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012 («orientamento comune»). L’allineamento del regolamento (CE) n. 168/2007 ai principi stabiliti nell’orientamento comune è adattato ai lavori e alla natura specifici dell’Agenzia e mira a semplificare il funzionamento dell’Agenzia e a migliorarne la governance e l’efficienza.
(6)La definizione dei settori di attività dell’Agenzia dovrebbe basarsi unicamente sul documento di programmazione dell’Agenzia. L’approccio attuale in base al quale ogni cinque anni viene adottato in parallelo un ampio quadro tematico pluriennale dovrebbe essere soppresso, in quanto è stato reso superfluo dal documento di programmazione che l’Agenzia adotta ogni anno a partire dal 2017 per conformarsi al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 (3) della Commissione, cui ha fatto seguito il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (4). Sulla base dell’agenda politica dell’Unione e delle esigenze dei portatori di interessi, il documento di programmazione definisce chiaramente i settori e i progetti specifici su cui l’Agenzia deve lavorare. Ciò dovrebbe consentire all’Agenzia di pianificare i suoi lavori e il suo orientamento tematico nel tempo e di adattarli ogni anno in funzione delle priorità emergenti.
(7)L’Agenzia dovrebbe presentare il suo progetto di documento di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ai funzionari nazionali di collegamento e al comitato scientifico entro il 31 gennaio di ogni anno. Lo scopo è che l’Agenzia, svolgendo i suoi compiti in piena indipendenza, attinga ispirazione dai riscontri emersi nelle discussioni o dai pareri su tale progetto di documento di programmazione al fine di elaborare il programma di lavoro più pertinente per sostenere l’Unione e gli Stati membri fornendo assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali.
(8)Al fine di garantire una comunicazione agevole tra l’Agenzia e gli Stati membri, l’Agenzia e i funzionari nazionali di collegamento dovrebbero collaborare in uno spirito di stretta e reciproca collaborazione. Tale cooperazione dovrebbe lasciare impregiudicata l’indipendenza dell’Agenzia.
(9)Per garantire una migliore governance e un miglior funzionamento del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, è opportuno modificare un certo numero di disposizioni del regolamento (CE) n. 168/2007.
(10)Vista l’importanza del ruolo svolto dal consiglio di amministrazione, i suoi membri dovrebbero essere indipendenti e possedere una solida conoscenza del settore dei diritti fondamentali nonché un’adeguata esperienza in materia di gestione, incluse competenze amministrative e di bilancio.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.108.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A108%3ATOC
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