Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/547 della Commissione del 5 aprile 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 18 febbraio 2021 la Commissione europea ("la Commissione") ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di polimeri superassorbenti ("SAP" o "il prodotto oggetto dell'inchiesta") originari della Repubblica di Corea ("il paese interessato"), sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ("il regolamento di base"). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) ("l'avviso di apertura").

(2)La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata dall'European Superabsorbent Polymer Coalition, di seguito "ESPC" ("il denunciante"). La denuncia è stata presentata per conto di due produttori dell'Unione, che insieme rappresentano il 65 % della produzione totale dell'Unione di polimeri superassorbenti, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.Osservazioni sull'apertura

1.2.1.Esame dell'interesse dell'Unione nella denuncia

(3)Dopo l'apertura dell'inchiesta, la coalizione di utilizzatori (3) ha affermato che, al fine di giungere alla conclusione che l'apertura di un'inchiesta antidumping sulle importazioni di SAP originari della Repubblica di Corea è nell'interesse dell'Unione, il denunciante ha ignorato gli interessi di importatori e utenti, in violazione dell'articolo 21 del regolamento di base.

(4)Osservazioni analoghe sono state avanzate anche dal produttore esportatore che ha collaborato, LG Chem Ltd. ("LG Chem").

(5)La Commissione ricorda che, a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 9, del regolamento di base, l'apertura di un procedimento è giustificata se la denuncia contiene sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni asseritamente oggetto di dumping e il presunto pregiudizio. Ai sensi di tali disposizioni il denunciante non è tenuto ad effettuare nella denuncia un'analisi dell'interesse dell'Unione. Pertanto la denuncia non era carente sotto questo aspetto.

(6)A tale riguardo la Commissione ha esaminato l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova forniti e ha determinato che erano sufficienti per giustificare l'apertura della presente inchiesta, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base.

(7)Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

1.2.2.I margini di dumping e di undercutting indicati nella denuncia sono "gonfiati"

(8)LG Chem ha osservato che, nel considerare i SAP un prodotto omogeneo, il denunciante ha "gonfiato" artificiosamente i margini di dumping e di undercutting indicati nella denuncia. A tale riguardo LG Chem ha per lo più ribadito le osservazioni già presentate riguardanti la definizione del prodotto di cui alla sezione 2.3.

(9)Essa ha affermato inoltre che il prezzo all'esportazione indicato nella denuncia era stato calcolato in modo errato. In base alla fonte utilizzata nella denuncia per il calcolo del prezzo all'esportazione (cioè il Korean Trade Statistics Service), il prezzo all'esportazione avrebbe dovuto essere dal 13 % al 18 % più alto di quello indicato dal denunciante. Pertanto la Commissione è incorsa in errore nell'accettare gli elementi di prova sul prezzo all'esportazione presentati nella denuncia.

(10)Nella fase di denuncia è sufficiente presentare margini di dumping e di undercutting basati sulle informazioni di cui il denunciante può ragionevolmente disporre e che riguardano il prodotto nel suo insieme. Il fatto che LG Chem ritenga che il prodotto oggetto dell'inchiesta non sia omogeneo non rende fallace ai fini dell'apertura dell'inchiesta il confronto effettuato dai denuncianti. Rientra invece nell'inchiesta della Commissione valutare se la richiesta di un'analisi più dettagliata sia giustificata.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.107.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A107%3ATOC

 

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