IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (3) consente agli Stati membri di esentare dal pagamento dell’accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti a viaggiatori che si recano in un territorio terzo nei punti di vendita in esenzione da imposte situati negli aeroporti e nei porti dell’Unione.
(2)Il collegamento fisso sotto la Manica è un collegamento ferroviario che consiste in un tunnel a due gallerie sotto la Manica tra Coquelles (Pas-de-Calais, Francia) e Folkestone (Kent, Regno Unito). Dispone di una galleria di servizio e di terminali a entrambe le estremità per il controllo di entrata e di uscita dai tunnel. A causa di tali infrastrutture, presenta pertanto le caratteristiche di un collegamento marittimo tra la Francia e il Regno Unito, con controlli di frontiera presso i due terminali di accesso. Il collegamento marittimo e il collegamento fisso sotto la Manica consentono una traversata del canale della Manica alle stesse condizioni.
(3)Il terminale francese del collegamento fisso sotto la Manica a Coquelles dovrebbe pertanto essere considerato equivalente a un porto ai fini dell’articolo 14 della direttiva 2008/118/CE.
(4)A causa del recesso del Regno Unito dall’Unione, che ha portato all’apertura di punti di vendita in esenzione da imposte nei porti di Calais e Dunkerque e nel terminale britannico del collegamento fisso sotto la Manica a Folkestone, è opportuno autorizzare l’apertura di punti di vendita in esenzione da imposte nel terminale francese del collegamento fisso sotto la Manica a Coquelles.
(5)Dato che i viaggiatori che utilizzano il collegamento fisso sotto la Manica non possono uscirne fino a quando non raggiungono la destinazione, il rischio del mancato rispetto delle disposizioni sulle accise e sulle importazioni in esenzione da imposte e il conseguente onere di controllo per le autorità doganali saranno limitati. Tuttavia, per evitare qualsiasi evasione, elusione o abuso, la Francia dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire la corretta applicazione dell’esenzione fiscale nei punti di vendita in esenzione da imposte del terminale francese del collegamento fisso sotto la Manica di Coquelles.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.107.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A107%3ATOC
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