Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle Direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Le norme in materia di aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), previste nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3), mirano a salvaguardare il funzionamento del mercato interno e ad evitare distorsioni della concorrenza. Tali norme sono state elaborate oltre due decenni fa sulla base del principio dell’origine. Nelle comunicazioni del 7 aprile 2016 su un piano d’azione sull’IVA, Verso uno spazio unico europeo dell’IVA — Il momento delle scelte, e del 4 ottobre 2017 relativa al seguito del piano d’azione sull’IVA, Verso uno spazio unico europeo dell’IVA — Il momento di agire, la Commissione ha annunciato l’intenzione di adeguare tali norme in previsione di un sistema dell’IVA definitivo per gli scambi transfrontalieri di beni tra imprese effettuati tra gli Stati membri fondato sull’imposizione nello Stato membro di destinazione.

(2)Nell’ambito di un sistema in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sarebbero soggette ad imposta nello Stato membro di destinazione, i fornitori o i prestatori non traggono alcun beneficio significativo dall’essere stabiliti in uno Stato membro che applica aliquote inferiori. Nell’ambito di un tale sistema una maggiore diversità delle aliquote IVA non perturberebbe il funzionamento del mercato interno né causerebbe distorsioni della concorrenza. In tali circostanze sarebbe opportuno concedere agli Stati membri una maggiore flessibilità nella fissazione delle aliquote.

(3)I beni e i servizi che possono beneficiare delle aliquote ridotte dovrebbero andare a beneficio del consumatore finale e perseguire obiettivi di interesse generale. Al fine di evitare inutili complessità e il conseguente aumento dei costi per le imprese, in particolare per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, una volta che gli Stati membri selezionano opportunamente tali beni e servizi, le aliquote ridotte sarebbero di norma applicabili lungo l’intera catena commerciale.

(4)Il quadro giuridico che consente l’applicazione di aliquote ridotte dovrebbe essere complessivamente coerente con altre politiche dell’Unione, quali il regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo. Per consentire agli Stati membri di applicare aliquote ridotte al fine di rafforzare la resilienza dei loro sistemi sanitari, è opportuno estendere l’ambito di applicazione dei beni e dei servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di contribuire a un’economia verde e climaticamente neutra applicando aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell’ambiente e preparando, nel contempo, l’eliminazione graduale dell’attuale trattamento preferenziale previsto per le cessioni e prestazioni dannose per l’ambiente.

(5)Tutti gli Stati membri devono essere trattati allo stesso modo e dovrebbero pertanto avere le stesse possibilità di applicare le aliquote ridotte, che dovrebbero tuttavia rimanere un’eccezione rispetto all’aliquota normale. Una tale parità di trattamento può essere conseguita consentendo a tutti gli Stati membri di applicare ai beni e ai servizi ammissibili, entro limiti definiti, un massimo di due aliquote ridotte pari almeno al 5 %, un’aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte.

(6)Tenuto conto della necessità di evitare la proliferazione di aliquote ridotte per motivi di bilancio e del principio della parità di trattamento, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di applicare aliquote ridotte non inferiori al minimo del 5 % a cessioni di beni o prestazioni di servizi contemplate da un massimo di 24 punti nell’allegato III della direttiva 2006/112/CE. Per gli stessi motivi, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare un’aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte, ma solo a cessioni di beni o prestazioni di servizi contemplate da un massimo di sette punti nell’allegato III della direttiva 2006/112/CE, da essi scelti tra le cessioni di beni o prestazioni di servizi che si considerano destinati a coprire esigenze di base, vale a dire quelle connesse con le cessioni di prodotti alimentari, acqua, medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti sanitari e per l’igiene, trasporto di persone e taluni beni culturali (libri, giornali e periodici), o altre cessioni di beni e prestazioni di servizi elencate nell’allegato III della direttiva 2006/112/CE cui altri Stati membri applicano aliquote ridotte inferiori al minimo del 5 % o esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA a monte, purché rispettino i termini applicabili. È opportuno concedere agli Stati membri che applicano già tali aliquote ridotte o esenzioni il tempo necessario per adeguarsi a tali limiti.

(7)È opportuno includere tra tali sette punti i pannelli solari, in linea con gli impegni ambientali assunti dall’Unione in materia di decarbonizzazione e con il Green Deal europeo, nonché offrire agli Stati membri la possibilità di promuovere l’uso di fonti energetiche rinnovabili anche mediante aliquote IVA ridotte. Al fine di sostenere la transizione verso l’uso di fonti energetiche rinnovabili e promuovere l’autosufficienza dell’Unione dal punto di vista energetico, è necessario consentire agli Stati membri di migliorare l’accesso dei consumatori finali alle fonti di energia verde.

(8)L’esercizio di tali opzioni da parte di uno Stato membro dovrebbe essere inteso come una misura insita nella ratio del sistema delle aliquote IVA e adottata per motivi sociali chiaramente definiti a beneficio del consumatore finale o nell’interesse generale.

(9)Oltre alle norme generali in materia di aliquote IVA, esistono attualmente varie deroghe che consentono a determinati Stati membri di applicare aliquote inferiori. Tali aliquote inferiori sono giustificate da caratteristiche geografiche specifiche o da motivi sociali che vanno a beneficio del consumatore finale o sono nell’interesse generale. Tali aliquote inferiori potrebbero essere pertinenti per altri Stati membri. In linea con il principio della parità di trattamento, è pertanto opportuno prevedere l’opzione, aperta a tutti gli Stati membri, di applicare aliquote inferiori agli stessi beni e servizi cui sono applicabili aliquote inferiori in altri Stati membri e alle stesse condizioni. Al fine di rispettare il limite dei sette punti, gli Stati membri che al 1o gennaio 2021 applicavano tali aliquote inferiori alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a più di sette punti dell’allegato III della direttiva 2006/112/CE dovrebbero limitare l’applicazione di aliquote ridotte inferiori al minimo del 5 % e concedere esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA a monte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a un massimo di sette dei punti dell’allegato III della direttiva 2006/112/CE entro il 1o gennaio 2032 o, se anteriore, al momento dell’adozione del regime definitivo. Tali modifiche non pregiudicano le disposizioni di deroga concernenti l’applicazione delle esenzioni senza diritto a detrazione dell’IVA a monte di cui all’allegato X della direttiva 2006/112/CE.

(10)Inoltre, varie altre deroghe consentono attualmente a determinati Stati membri di applicare aliquote ridotte non inferiori al 12 % a beni e servizi non elencati nell’allegato III della direttiva 2006/112/CE. Data la prossimità esistente tra il livello di tali aliquote ridotte e quello dell’aliquota normale e in linea con il principio della parità di trattamento, è opportuno prevedere l’opzione, aperta a tutti gli Stati membri, di applicare aliquote ridotte non inferiori al 12 % agli stessi beni e servizi cui si applicano aliquote ridotte non inferiori al 12 % in altri Stati membri e alle stesse condizioni.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.107.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A107%3ATOC

 

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