LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (1), in particolare l’articolo 109, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L’errore figura in tutte le versioni linguistiche del testo del considerando 4, all’allegato I, punto 1, lettera a) e punto 2, lettere a) e b) e all’allegato II, punto 1, lettera c), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2021/577 della Commissione (2), per quanto riguarda l’uso del termine «veterinario» quando il testo si riferisce sia ai medicinali veterinari sia ai medicinali per uso umano. Ricomprendendo entrambi i prodotti, il termine dovrebbe essere «medicinale».
(2)È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/577.
(3)Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 28 gennaio 2022 conformemente alla data di applicazione del regolamento (UE) 2021/577.
(4)A norma dell’articolo 147, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6, la Commissione ha consultato gli esperti designati da ciascuno Stato membro,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2021/577 è così rettificato:
1)l’allegato I è così rettificato:
a)al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)i contatti del veterinario firmatario responsabile che ha trattato l’equino in questione con un medicinale veterinario autorizzato in virtù dell’esenzione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6, o con un medicinale somministrato in conformità dell’articolo 112, paragrafo 4, di detto regolamento»;
b)al punto 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)i contatti del veterinario firmatario responsabile che ha somministrato un medicinale contenente una sostanza inclusa nell’elenco istituito in conformità dell’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6;
b)la data e il luogo dell’ultima somministrazione del medicinale di cui alla lettera a) all’equino in questione;»;
2)all’allegato II, punto 1, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)per documentare la data dell’ultima somministrazione di un medicinale contenente una sostanza inclusa nell’elenco istituito in conformità dell’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 e fornire informazioni su tale sostanza.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.105.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A105%3ATOC
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