LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)L’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (2) è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/1840 (3).
(2)A norma dell’articolo 37, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006, nel modificare tale allegato con regolamento (UE) 2021/1840 la Commissione ha tenuto conto delle risposte alle sue richieste scritte ricevute, rispettivamente, dall’India e dalla Moldova. L’India ha successivamente dichiarato per iscritto che le informazioni fornite nella sua risposta in relazione alla voce B3020 non rispecchiavano la legislazione e le procedure in vigore, che non vietavano le importazioni di tali rifiuti. L’India ha pertanto chiesto di modificare la procedura relativa alla voce B3020 dall’opzione a) all’opzione d).
(3)La Moldova ha successivamente dichiarato per iscritto che le informazioni fornite nella sua risposta in relazione alle sezioni di varie voci non rispecchiavano la legislazione e le procedure in vigore, che non vietavano le importazioni di tali sottocategorie di rifiuti. La Moldova ha pertanto chiesto di modificare la procedura relativa alle sottocategorie specificate dei codici di identificazione dei rifiuti B1010, B1200, B2020, B2110, B3011, B3020, B3030 e B3060 dall’opzione a) all’opzione d).
(4)All’epoca della modifica, nel regolamento (CE) n. 1418/2007 il Cile figurava erroneamente tra i paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero. Il 10 aprile 2018 il Consiglio dell’OCSE ha approvato il parere del comitato per la politica ambientale per quanto riguarda la conformità del Cile alla decisione dell’OCSE. A tale paese pertanto non si applica più l’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e la tabella relativa al Cile dovrebbe essere soppressa dall’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007.
(5)Al momento della modifica i codici di identificazione dei rifiuti B3010 e GH013 figuravano nella tabella relativa all’Algeria. Quando il regolamento (CE) n. 1418/2007 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/1840 il codice di identificazione dei rifiuti GC040 figurava nella tabella relativa alla Thailandia. Tali codici non sono più in uso e dovrebbero pertanto essere soppressi dall’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007.
(6)La punteggiatura nelle tabelle relative al Taipei cinese e alla Liberia è incoerente. Nella tabella relativa al Taipei cinese, colonna b, i termini «B1030 – B1031» dovrebbero essere sostituiti dai termini «B1030; B1031», in conformità alle regole di lettura dell’allegato. Nella tabella relativa alla Liberia, colonna a, i termini «– B1010 – B1250» dovrebbero essere sostituiti dai termini «B1010 – B1250», per coerenza con la regola di lettura della colonna b.
(7)Al fine di rettificare tali errori e tenuto conto dell’impatto sugli operatori economici, è pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007.
(8)Considerata l’urgente necessità di riprendere le spedizioni dei rifiuti in questione verso l’India e la Moldova, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.104.01.0063.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A104%3ATOC
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