Regolamento (UE) 2022/515 del Consiglio del 31 marzo 2022 recante modifica del Regolamento (UE) 2022/109, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (1) fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione.

(2)Il 21 dicembre 2021 l’Unione ha concordato con il Regno Unito la fissazione di un gran numero di totali ammissibili di catture (TAC) per il 2022 per gli stock elencati nell’allegato 35 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione e il Regno Unito («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») (2). L’esito delle consultazioni è stato riportato nel verbale scritto, che è stato approvato dal Consiglio il 21 dicembre 2021 e firmato lo stesso giorno dal capo delegazione del Regno Unito e dal rappresentante della Commissione a nome dell’Unione, conformemente all’articolo 498, paragrafo 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio (3).

(3)Il verbale scritto è il risultato delle consultazioni condotte dall’Unione con il Regno Unito conformemente all’articolo 498, paragrafo 2, all’articolo 498, paragrafo 4, lettere da a) a d), e all’articolo 498, paragrafo 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, agli obiettivi e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 28 e 33 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), agli articoli 4 e 5 dei regolamenti (UE) 2019/472 (5) e (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio. Durante le consultazioni la posizione dell’Unione si è basata sui migliori pareri scientifici disponibili forniti dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) conformemente all’articolo 494, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(4)È pertanto necessario sostituire i TAC provvisori stabiliti nel regolamento (UE) 2022/109 allineandoli alle possibilità di pesca concordate nel verbale scritto e attuare altre misure funzionalmente connesse alle possibilità di pesca anch’esse concordate nel verbale scritto.

(5)Tali possibilità di pesca per il 2022 consentiranno attività di pesca ecosostenibili a lungo termine, gestite con l’obiettivo di conseguire vantaggi economici, sociali e occupazionali e in grado di contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell’Unione in caso di stock condivisi con il Regno Unito.

(6)Per alcuni stock valutati sulla base del rendimento massimo sostenibile (MSY), il CIEM ha formulato pareri scientifici in cui raccomandava di non effettuare catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero stabiliti al livello indicato nei suddetti pareri scientifici, l’obbligo di sbarcare tutte le catture nelle acque sia dell’Unione che del Regno Unito, comprese le catture accessorie degli stock in questione, in attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (choke species). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire tali attività di pesca multispecifica, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero verificarsi a seguito di una loro completa interruzione, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un’attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo l’MSY, l’Unione e il Regno Unito hanno convenuto sull’opportunità di stabilire TAC specifici per le catture accessorie degli stock in questione. Detti TAC dovrebbe essere fissato ad un livello che riduca la mortalità degli stock considerati e incentivi il miglioramento della selettività e della prevenzione. I livelli delle possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere fissati in conformità con quanto indicato nel verbale scritto al fine di garantire parità di condizioni per gli operatori dell’Unione contribuendo nel contempo a una ricostituzione significativa della biomassa di tali stock.

(7)Dato che la biomassa di certi stock di molva azzurra (BLI/12INT, BLI/24, BLI/03 A), merluzzo bianco (COD/5BE6 A, COD/7XAD34), aringa (HER/7G-K) e merlano (WHG/07 A) è al di sotto dei valori di riferimento per la biomassa (Blim), nel verbale scritto l’Unione e il Regno Unito hanno concordato che è necessario che gli Stati membri non applichino l’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 rispetto a tali stock per i trasferimenti dal 2021 al 2022, in modo tale che nel 2022 le catture non superino il TAC fissato per tali stock. L’Unione e il Regno Unito hanno inoltre convenuto che lo stesso debba valere per uno stock di spinarolo (DGS/15X14), che è una specie vietata ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (UE) 2022/109.

(8)L’Unione ha cercato di trovare il massimo livello possibile di convergenza con il Regno Unito nell’applicazione dell’obbligo di sbarco, comprese le esenzioni de minimis e legate al tasso di sopravvivenza, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e condizioni di parità. Le possibilità di pesca concordate con il Regno Unito per gli stock di specie soggette all’obbligo di sbarco tengono conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. È opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale, possono continuare a essere rigettati durante il periodo di validità dell’obbligo di sbarco siano quindi detratti dal valore raccomandato dal CIEM per le catture totali.

(9)L’Unione e il Regno Unito hanno convenuto di mantenere l’orientamento adottato per la conservazione dello stock settentrionale di spigola (Dicentrarchus labrax) di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/92 (7). In base a tale orientamento, la pressione di pesca globale sullo stock deve rimanere a un livello inferiore o uguale a quello raccomandato dal CIEM. È pertanto opportuno continuare a stabilire misure di limitazione delle catture per tale stock per il 2022 nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7 h. Alla luce del parere del CIEM, l’Unione e il Regno Unito hanno convenuto di aumentare i limiti di cattura per le attività di pesca con ami e palangari e reti da posta fisse. Per le reti da traino e le sciabiche hanno inoltre deciso, di comune accordo, di passare da limiti mensili a limiti bimestrali. Hanno concordato anche di rendere prioritario il miglioramento dello strumento di valutazione del CIEM per la spigola, così da consentire calcoli predittivi sulla base dei modelli MSY. Hanno infine convenuto sulla necessità di mantenere le attuali misure di limitazione delle catture applicabili alla pesca ricreativa. Poiché i limiti di cattura provvisori sono ora sostituiti da limiti di cattura per l’intero anno, le misure di limitazione delle catture pertinenti dovrebbero coprire anche il periodo dal 1o aprile al 31 dicembre 2022.

(10)Il regolamento (UE) 2022/109 prevede il rinnovo delle chiusure stagionali della pesca del cicerello (Ammodytes spp.) con determinati attrezzi trainati nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 per il 2022. Poiché il TAC provvisorio per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2022 sarà ora sostituito da un TAC definitivo per l’intero anno, il periodo di divieto applicabile dovrebbe coprire anche il periodo dal 1o agosto al 31 dicembre 2022.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.104.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A104%3ATOC

 

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