IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 30,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/41) (2), un avviso di contribuzione è emesso annualmente dalla Banca centrale europea (BCE) nei confronti di ciascun soggetto obbligato al pagamento entro sei mesi dall’inizio del periodo di contribuzione successivo.
(2)Ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i contributi annuali per le attività di vigilanza da riscuotere dai soggetti vigilati sono calcolati sulla base dei costi annuali della BCE. L’importo dei costi annuali è determinato in base all’ammontare delle spese annuali rappresentate da tutte le spese sostenute dalla BCE nel periodo di contribuzione di riferimento direttamente o indirettamente collegate ai suoi compiti in materia di vigilanza.
(3)Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), al fine di calcolare i contributi annuali per le attività di vigilanza dovuti in relazione a soggetti e gruppi vigilati significativi nonché rispetto a soggetti e gruppi vigilati meno significativi, i costi annuali dovrebbero essere suddivisi sulla base dei costi imputati alle funzioni interessate che esercitano la vigilanza diretta su soggetti e gruppi vigilati significativi e la vigilanza indiretta su soggetti e gruppi vigilati meno significativi.
(4)Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i costi annuali dovrebbero essere determinati anche tenendo conto di eventuali contributi relativi a precedenti periodi di contribuzione che non sia stato possibile riscuotere, interessi ricevuti ai sensi dell’articolo 14 e talune altre somme ricevute o rimborsate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.
(5)Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), entro quattro mesi dalla fine di ciascun periodo di contribuzione, l’importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati per tale periodo di contribuzione dovrebbe essere pubblicato sul sito Internet della BCE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (3) e nel regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41).
Articolo 2
Importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l’anno 2021
1.L’importo totale dei contributi annuali di vigilanza per l’anno 2021 è di 577 462 903 EUR, calcolato come esposto nell’allegato.
2.Ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati è tenuta a corrispondere l’importo complessivo di contributi annuali per le attività di vigilanza di seguito indicato:
a)soggetti e gruppi vigilati significativi: 546 085 119 EUR;
b)soggetti e gruppi vigilati meno significativi: 31 377 783 EUR.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o marzo 2022
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.103.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A103%3ATOC
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