Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/498 della Commissione del 22 marzo 2022 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/167.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva, contemplati in tali norme o parti di esse.

(2)Con decisione di esecuzione C(2015) 5376 (3), la Commissione ha presentato una richiesta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di redigere e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE (la «richiesta»).

(3)In base alla richiesta, l’ETSI ha formulato le seguenti nuove norme armonizzate: EN 300 718-1 V2.2.1 per gli apparecchi di ricerca dei travolti in valanga; EN 303 345-3 V1.1.1 e EN 303 345-4 V1.1.1 per i ricevitori di radiodiffusione sonora; EN 303 348 V1.2.1 per i driver per sistemi di amplificazione a induzione magnetica; EN 303 364-2 V1.1.1 per i radar primari di sorveglianza; EN 303 372-1 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1, EN 303 980 V1.2.1 ed EN 303 981 V1.2.1 per stazioni e sistemi satellitari terrestri; ed EN 303 758 V1.1.1 per le apparecchiature radio TETRA.

(4)In base alla richiesta, l’ETSI ha rivisto le seguenti norme armonizzate: EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 ed EN 302 567 V1.2.1, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 326/04 della Commissione (4). Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate riviste seguenti: EN 301 444 V2.2.1 per le stazioni e i sistemi satellitari, EN 301 908-15 V15.1.1 per le reti cellulari IMT, EN 302 296 V2.2.1 per i trasmettitori per la televisione digitale terrestre, EN 302 480 V2.2.1 per i sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili ed EN 302 567 V2.2.1 per le apparecchiature radio multi Gbit/s.

(5)In base alla richiesta, l’ETSI ha inoltre rivisto le seguenti norme armonizzate per le reti cellulari IMT: EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 ed EN 301 908-18 V13.1.1, i cui riferimenti sono stati aggiunti all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione (5). Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate riviste seguenti: EN 301 908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1 ed EN 301 908-18 V15.1.1. L’ETSI ha inoltre rivisto la norma armonizzata EN 302 217-2 V3.2.2 per i sistemi radio fissi, il cui riferimento è stato aggiunto all’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/167. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata rivista EN 302 217-2 V3.3.1.

(6)Insieme all’ETSI la Commissione ha valutato se tali norme armonizzate, nuove e rivedute, siano conformi alla richiesta.

(7)Le norme armonizzate EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 480 V2.2.1, EN 302 567 V2.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1, EN 303 348 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1 ed EN 303 758 V1.1.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti dall’articolo 3 della direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)Nell’ultima frase del punto 5.1.3.1, la norma armonizzata EN 300 718-1 V2.2.1 non specifica tutte le condizioni per i meccanismi di verifica, consentendo un’interpretazione soggettiva delle specifiche ivi contenute. Non stabilisce inoltre alcuna prescrizione relativa al rifiuto della risposta spuria, un parametro proprio dei ricevitori che può essere legato alla produzione di interferenze dannose. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)Al secondo comma del punto 5.2.1, la norma armonizzata EN 301 444 V2.2.1 non prevede alcun criterio di verifica per il rispetto delle specifiche in essa contenute, dando adito a incertezza in termini di risultati. Al punto 5.2.2.3.1 fornisce inoltre specifiche per l’installazione dell’apparecchiatura che non costituiscono l’obiettivo di una norma armonizzata. Al primo comma dei punti 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.5 consente infine al fabbricante di modificare l’apparecchiatura a scopo di prova, il che potrebbe comportare risultati imprecisi e creare un elevato grado di incertezza. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10)Nella sua nota 3 del punto 5.3.2.1, la norma armonizzata EN 301 908-1 V15.1.1 consente al fabbricante di scegliere un metodo di prova alternativo a quello stabilito nella stessa norma. Questo potrebbe comportare risultati della prova diversi e creare incertezza giuridica. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.101.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A101%3ATOC

 

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