Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/497 della Commissione del 28 marzo 2022 che modifica e rettifica gli allegati I e II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 146, paragrafo 2, l’articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a), l’articolo 162, paragrafo 5, l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 90, primo comma, lettere a) e b), e l’articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 (3) della Commissione stabilisce modelli di certificati sotto forma di certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e dichiarazioni per i movimenti tra Stati membri e l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale. Tali partite comprendono le partite che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2020/686 (4), (UE) 2020/688 (5) e (UE) 2020/692 (6) della Commissione.

(2)L’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie interessate. Nei capitoli 7 e 8 del suddetto allegato figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri rispettivamente di un singolo equino non destinato alla macellazione (modello «EQUI-INTRA-IND»), e di una partita di equini (modello «EQUI-INTRA-CON»). Le rispettive note (2) e (3) delle note di cui alla parte II di tali modelli dovrebbero essere rettificate per chiarire che l’esame clinico necessario prima dei movimenti di equini verso altri Stati membri può essere effettuato l’ultimo giorno lavorativo prima della partenza solo per quanto riguarda gli equini di cui all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688.

(3)L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle categorie di volatili e di prodotti interessati. Nei capitoli 17 e 18 del suddetto allegato figurano i modelli di certificati sanitari/ufficiali rispettivamente per i movimenti tra Stati membri di pollame riproduttore e di pollame da reddito (modello «POU-INTRA-X») e per i movimenti tra Stati membri di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti o meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti (modello «POU-INTRA-LT20»). È opportuno rettificare i riferimenti errati all’ingresso nell’Unione di cui rispettivamente ai punti II.2.1 e II.2.1.1 di tali modelli.

(4)Inoltre nei capitoli 16 e 18 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, indicati nell’articolo 7 del medesimo regolamento di esecuzione, figurano rispettivamente il modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di pulcini di un giorno (modello «POU-INTRA-DOC») e il modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti o meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti (modello «POU-INTRA-LT20»). La nota (4) delle note di cui alla parte II di tali modelli dovrebbe essere rettificata per chiarire che le misure di cui alla parte III, titolo 2, capo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692 devono essere rispettate nello Stato membro di destinazione. È inoltre opportuno rettificare un errore manifesto per quanto riguarda l’età dei volatili da indicare nel punto II.1.4 del modello POU-INTRA-DOC di cui al capitolo 16.

(5)L’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di bovini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda del tipo di prodotti interessati. Nei capitoli 23 (modello «BOV-SEM-A-INTRA»), 26 (modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA»), 30 (modello «OV/CAP-SEM-A-INTRA») e 33 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA») del suddetto allegato figurano modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di determinato materiale germinale. È opportuno modificare la voce relativa alla casella I.30 delle note di cui alla parte I di tali modelli per includere una descrizione delle prove per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini e per la malattia emorragica epizootica.

(6)Inoltre il modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA» di cui all’allegato I, capitolo 26, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 deve essere utilizzato per i movimenti tra Stati membri di partite di ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni. È opportuno rettificare i riferimenti errati agli ovini e ai caprini di cui al punto II.2.5.1 e alla voce relativa alla casella I.30 delle note di cui alla parte I.

(7)L’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di equini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda del tipo di prodotti interessati. Nei capitoli 45 e 49 di tale allegato figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri rispettivamente di partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto (modello «EQUI-SEM-A-INTRA») e di partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA»). Il punto II.2.5.2 di tali modelli dovrebbe essere rettificato per chiarire che gli equini donatori di sperma, ovociti ed embrioni devono essere detenuti in stabilimenti, anziché in un unico stabilimento, in cui per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, degli ovociti e degli embrioni e durante il periodo di raccolta non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (Trypanosoma evansi), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico. È inoltre opportuno modificare la voce relativa alla casella I.30 delle note di cui alla parte I del modello «EQUI-SEM-A-INTRA» per includere una descrizione delle prove.

(8)L’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e le dichiarazioni da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di animali terrestri e di determinato materiale germinale di tali animali debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati. Nel capitolo 61 del suddetto allegato figurano il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per i movimenti tra Stati membri di cani, gatti e furetti. Il punto II.2.2 di tale modello di certificato contiene errori manifesti e necessita di chiarimenti. È pertanto necessario rettificare tale modello di conseguenza.

(9)L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza.

(10)L’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie interessate. Nel capitolo 4 del suddetto allegato figura il modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di ovini e caprini (modello «OV/CAP-X»). I punti II.2.2 e II.2.11.6 dell’attestato di sanità animale di tale modello contengono errori manifesti e necessitano di chiarimenti. È pertanto necessario rettificare tale modello di conseguenza.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.101.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A101%3ATOC

 

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