IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)La decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del (1) stablisce un importo di riferimento finanziario pari a 450.000.000 EUR destinato a coprire forniture alle forze armate ucraine.
(2)Alla luce del conflitto armato in atto sul territorio ucraino, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 450 000 000 EUR e la durata della misura di assistenza dovrebbe essere prorogata di 12 mesi.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:
1)all’articolo 1, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
«4.La durata della misura di assistenza è di 36 mesi dall’adozione della presente decisione.»;
2)all’articolo 2, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1.L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 900.000.000 EUR.»;
3)all’articolo 2, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
«3.Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 900 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 corrispondente alla misura di assistenza.»;
4)all’articolo 2, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
«4.Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 50 % dell’importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute a partire dall’11 marzo 2022.»;
5)l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Gli Stati membri consentono nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito di materiale militare, compreso il relativo personale, in linea con l’articolo 56, paragrafo 3 della decisione (PESC) 2021/509.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.096.01.0043.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A096%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it