Decisione (PESC) 2022/471 del Consiglio del 23 marzo 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)La decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del (1) stablisce un importo di riferimento finanziario pari a 450.000.000 EUR destinato a coprire forniture alle forze armate ucraine.

(2)Alla luce del conflitto armato in atto sul territorio ucraino, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 450 000 000 EUR e la durata della misura di assistenza dovrebbe essere prorogata di 12 mesi.

(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:

1)all’articolo 1, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.La durata della misura di assistenza è di 36 mesi dall’adozione della presente decisione.»;

2)all’articolo 2, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 900.000.000 EUR.»;

3)all’articolo 2, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 900 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 corrispondente alla misura di assistenza.»;

4)all’articolo 2, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 50 % dell’importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute a partire dall’11 marzo 2022.»;

5)l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Gli Stati membri consentono nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito di materiale militare, compreso il relativo personale, in linea con l’articolo 56, paragrafo 3 della decisione (PESC) 2021/509.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.096.01.0043.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A096%3ATOC

 

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