Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/470 della Commissione del 23 marzo 2022 relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di carni suine e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2, e l’articolo 223, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)Il settore delle carni suine versa in gravi difficoltà da diversi mesi. Il forte rallentamento delle esportazioni verso la Cina, l’ulteriore diffusione della peste suina africana in un numero maggiore di Stati membri e il perdurante impatto delle restrizioni legate alla COVID-19 stanno esercitando pressioni sul mercato dei suini da macello dell’Unione.

(2)L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha creato ulteriori turbative del mercato con gravi ripercussioni sulle esportazioni di carni suine dell’Unione. Di conseguenza si è verificato un netto calo della domanda di esportazioni di taluni prodotti del settore delle carni suine.

(3)Al fine di ridurre l’attuale squilibrio tra domanda e offerta, è pertanto opportuno concedere aiuti all’ammasso privato di carni suine e fissarne anticipatamente l’importo.

(4)Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione (3) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione (4), che stabiliscono norme specifiche di applicazione dell’aiuto all’ammasso privato, dovrebbero applicarsi all’aiuto all’ammasso privato di carni suine, salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento.

(5)È opportuno fissare in anticipo l’importo dell’aiuto così da mettere in atto un sistema operativo rapido e flessibile per gli operatori. A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013, l’importo dell’aiuto deve essere fissato in base alle spese di ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un tasso di aiuto fisso.

(6)Affinché sia efficace e abbia un impatto reale sul mercato, l’aiuto all’ammasso privato dovrebbe essere concesso soltanto per i prodotti che non sono stati ancora conferiti all’ammasso.

(7)Per agevolare la gestione della misura, i prodotti del settore delle carni suine dovrebbero essere classificati in categorie in funzione delle analogie nel livello delle spese di ammasso di ammasso.

(8)A fini di efficienza amministrativa e di semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti oggetto di ciascuna domanda.

(9)È opportuno fissare una cauzione per garantire che gli operatori rispettino i loro obblighi contrattuali e che la misura abbia l’effetto desiderato sul mercato.

(10)L’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dispone che gli Stati membri comunichino alla Commissione le domande ammissibili una volta alla settimana. Al fine di garantire la trasparenza, il monitoraggio e la corretta gestione degli importi messi a disposizione per l’aiuto e assicurare la gestione efficace del regime sono necessarie comunicazioni più frequenti. È pertanto opportuno prevedere una deroga alla frequenza delle comunicazioni.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.096.01.0039.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A096%3ATOC

 

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