LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Apertura
(1)Il 18 febbraio 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di calcio-silicio («CaSi») originario della Repubblica popolare cinese («la RPC», «il paese interessato» o «la Cina») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).
(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 4 gennaio 2021 da Euroalliages («il denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di calcio-silicio, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.Misure provvisorie
(3)In conformità dell’articolo 19 bis del regolamento di base, il 17 settembre 2021 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi provvisori proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Non sono pervenute osservazioni sull’esattezza dei calcoli.
(4)La Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1811 della Commissione (3) («il regolamento provvisorio»).
1.3.Fase successiva della procedura
(5)In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante, il governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC»), i produttori esportatori che hanno collaborato Ningxia Ketong New Material Technology Co., Ltd («Ketong»), Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd e il suo operatore commerciale collegato Overseas Metallurgy Co., Ltd («Shun Tai») e Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co., Ltd («Shenghua»), nonché un utilizzatore (il produttore di fili riempiti Filo d.o.o.) hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie.
(6)Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Filo d.o.o. e con uno dei produttori esportatori che hanno collaborato, Ketong.
(7)La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
(8)La Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
(9)Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si è svolta un’audizione con Ketong.
1.4.Osservazioni sull’apertura
(10)In assenza di osservazioni riguardanti l’apertura dell’inchiesta dopo l’istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 12 del regolamento provvisorio.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.096.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A096%3ATOC
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