LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 106, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 incide sugli agricoltori dell'Unione.
(2)La preoccupazione principale per gli scambi commerciali tra l'Ucraina e l'Unione è la disponibilità dei trasporti. Gli aeroporti ucraini sono stati i primi a subire l'attacco russo e tutte le operazioni di trasporto marittimo commerciale nei porti ucraini sono state sospese.
(3)La crisi potrebbe avere gravi conseguenze sull'approvvigionamento di cereali a livello mondiale, provocando un ulteriore aumento dei prezzi già vertiginosi dell'energia e dei fertilizzanti, con ripercussioni sugli agricoltori dell'Unione.
(4)Una seconda preoccupazione riguarda l'impossibilità di continuare a far arrivare i prodotti dell'UE in Ucraina ed eventualmente anche in Russia e in Bielorussia per motivi logistici e finanziari, generando perturbazioni degli scambi in alcuni settori che si tradurrebbero in squilibri nel mercato interno. Ciò inciderebbe principalmente sui settori dei vini e delle bevande spiritose, degli alimenti trasformati (compresi gli ortofrutticoli trasformati), delle formule per lattanti e dei mangimi per animali da compagnia nel caso della Russia, degli ortofrutticoli nel caso della Bielorussia e dei prodotti di origine animale nel caso dell'Ucraina.
(5)Esiste pertanto una grave minaccia di turbativa del mercato causata da notevoli aumenti dei costi e da perturbazioni degli scambi che richiedono un'azione efficace ed efficiente.
(6)Le misure di intervento sul mercato disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 sotto forma di intervento pubblico, aiuto all'ammasso privato o ritiri dal mercato possono essere efficaci per ripristinare un certo equilibrio del mercato, in quanto ritirano in modo temporaneo o permanente prodotti dal mercato, ma non sono di natura tale da contribuire a contrastare la minaccia di turbativa del mercato causata dagli aumenti dei costi. Mentre il mercato deve adattarsi gradualmente a nuove circostanze, è necessario un sostegno per i produttori in settori in cui i costi dei fattori di produzione stanno aumentando a livelli insostenibili e in cui i prodotti non riescono a trovare il normale sbocco di mercato.
(7)Per reagire in modo efficiente ed efficace alla minaccia di turbativa del mercato, è fondamentale che l'aiuto sia messo a disposizione dei produttori dei settori agricoli dell'Unione colpiti da detta turbativa del mercato. Gli Stati membri dovrebbero selezionare uno o più settori interessati, o parte di essi, al fine di sostenere i produttori maggiormente colpiti dalla turbativa del mercato.
(8)È pertanto opportuno concedere agli Stati membri una sovvenzione finanziaria per sostenere i produttori dediti ad attività che promuovono la sicurezza alimentare o che rispondono agli squilibri di mercato, consentendo in tal modo l'adeguamento necessario. L'importo disponibile per ciascuno Stato membro dovrebbe essere stabilito tenendo conto del peso di ciascuno Stato membro nel settore agricolo dell'Unione, sulla base dei massimali netti per i pagamenti diretti di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(9)Gli Stati membri dovrebbero elaborare misure che contribuiscano alla sicurezza alimentare o rispondano agli squilibri del mercato. Gli agricoltori dovrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito di tali misure a condizione che siano dediti a una o più delle seguenti attività che perseguono tali obiettivi: economia circolare, gestione dei nutrienti, uso efficiente delle risorse e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima.
(10)Gli Stati membri dovrebbero distribuire l'aiuto attraverso i canali più efficaci sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengano conto dell'entità della turbativa del mercato nei diversi settori, garantendo al tempo stesso che gli agricoltori siano i beneficiari finali dell'aiuto ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.096.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A096%3ATOC
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