LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Con lettera del 15 settembre 2017 le autorità cipriote hanno proposto alla Commissione di concedere un periodo transitorio per l’uso del nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) alla società «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd), che nel corso della procedura nazionale di opposizione ha dimostrato di aver legalmente commercializzato per più di cinque anni il prodotto con nome identico al nome registrato. Le autorità cipriote hanno sottolineato che tale società è membro della Cyprus Meat Products Association, la quale aveva presentato un’opposizione ricevibile a livello nazionale alla domanda di registrazione del nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias), che è stata respinta dall’autorità competente. Considerando che tale società soddisfa le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le autorità cipriote hanno proposto alla Commissione europea di concederle un periodo transitorio.
(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 della Commissione (2), la Commissione ha iscritto il nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, senza concedere alla società «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd) il periodo transitorio previsto all’articolo 15, paragrafo 1, come proposto dalle autorità cipriote. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 è entrato in vigore il 2 marzo 2021.
(3)Con lettera del 1o marzo 2021 le autorità cipriote hanno ricordato alla Commissione la proposta di periodo transitorio contenuta nella lettera del 15 settembre 2017.
(4)Con lettera del 4 maggio 2021 la Commissione ha risposto chiedendo alle autorità cipriote di precisare e giustificare la durata del periodo transitorio richiesto.
(5)Con lettera del 28 settembre 2021 le autorità cipriote hanno comunicato di ritenere adeguato un periodo transitorio di cinque anni. La società «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd) ha commercializzato legalmente un prodotto con nome identico a quello registrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 per un periodo continuativo di oltre 10 anni prima della registrazione dell’indicazione geografica protetta. La concessione del periodo transitorio proposto consentirebbe alla società di adattare e ristrutturare il proprio ciclo operativo alla luce della nuova situazione.
(6)Secondo le informazioni fornite dalle autorità cipriote, la società in questione non rispetta il disciplinare; pertanto in caso di utilizzo dell’indicazione in questione violerebbe l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
(7)La società «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd) soddisfaceva quindi le condizioni previste all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la concessione di un periodo transitorio al fine di continuare a utilizzare il nome con il quale era stato commercializzato il prodotto. Dovrebbe pertanto essere concesso un periodo transitorio di cinque anni, durante il quale «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd) può utilizzare il nome protetto «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias).
(8)Poiché il nome è protetto dal 2 marzo 2021, data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 che registra il nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP), l’autorizzazione a utilizzare il nome protetto dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere da tale data.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La società «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. è autorizzata a utilizzare il nome registrato «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP) per un periodo transitorio fino al 1o marzo 2026. Tale periodo transitorio si applica retroattivamente a decorrere dal 2 marzo 2021.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.094.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A094%3ATOC
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