LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 19 dicembre 2018 la Commissione ha ricevuto da KitoZyme una domanda di estensione dell’uso del chitosano cloridrato, approvato come sostanza di base dal regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 della Commissione (2). Poiché tale domanda era incompleta, il 28 novembre 2019 KitoZyme ha presentato una domanda aggiornata, corredata delle informazioni prescritte all’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2)La Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») di fornire assistenza scientifica. L’8 luglio 2020 l’Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica (3) che includeva la sintesi dei risultati della consultazione con gli Stati membri sulla domanda di estensione dell’uso del chitosano cloridrato come sostanza di base e presentava i pareri scientifici dell’EFSA sulle singole osservazioni ricevute. Sulla base di tale relazione tecnica e della documentazione fornita dal richiedente è opportuno definire l’ambito della domanda in modo da includere la sostanza attiva «chitosano». Il 19 maggio 2021 la Commissione ha presentato la sua relazione di esame (4) sulla sostanza chitosano al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
(3)Le informazioni fornite dal richiedente dimostrano che il chitosano soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Inoltre, pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso può comunque essere utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua. Occorre pertanto considerarlo una sostanza di base a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(4)Dall’esame della domanda e di tutti i documenti a essa correlati, è stato accertato che il chitosano soddisfa in generale i requisiti di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il chitosano come sostanza di base.
(5)In conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6, lettere a), b), d) e j), di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni per l’approvazione.
(6)In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione di una sostanza di base
La sostanza chitosano, di cui all’allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.093.01.0138.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A093%3ATOC
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