LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
1.FATTI
1.1.La richiesta
(1)Il 2 ottobre 2020, la Rappresentanza permanente dell’Austria ha presentato alla Commissione, per conto di Österreichische Postbus AG («Postbus» o la «richiedente»), una richiesta ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE (la «richiesta»). La richiesta è conforme alle disposizioni formali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione (2).
(2)La richiedente appartiene al gruppo ÖBB (Ferrovie federali austriache). Il 100 % delle azioni della richiedente è detenuto da ÖBB-Personenverkehr AG, che a sua volta è una società controllata al 100 % da ÖBB-Holding AG. Tutte le azioni della ÖBB-Holding AG sono detenute dalla Repubblica d’Austria. La richiedente svolge la propria attività nel settore del trasporto passeggeri mediante autobus.
(3)La richiedente è un ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE e svolge attività relative alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto mediante autobus, di cui all’articolo 11 di tale direttiva.
(4)I servizi di autobus di linea sono servizi di trasporto passeggeri periodici e accessibili al pubblico, forniti da operatori di trasporto passeggeri dietro pagamento all’interno di specifiche tratte di trasporto, che consentono ai passeggeri di salire e scendere dall’autobus in stazioni prestabilite. Se le autorità pubbliche concedono a un’impresa un compenso finanziario per l’esecuzione di tali servizi, si parla di servizi di trasporto non commerciale.
(5)I servizi di trasporto non commerciale mediante autobus possono essere aggiudicati con due diversi tipi di contratto. Il primo tipo è il contratto di servizio pubblico aggiudicato dalle autorità di trasporto competenti a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), applicabile ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. Il secondo tipo è il contratto aggiudicato dall’operatore designato per l’esecuzione di tale contratto servizio pubblico, come un contratto con un’impresa di pulizie per la pulizia degli autobus o con un’impresa che fornisce autobus affinché questi ultimi siano utilizzati dall’operatore.
(6)La richiesta riguarda solamente il secondo tipo di contratti, ossia l’aggiudicazione di appalti destinati a consentire l’esecuzione di servizi di trasporto non commerciale di linea mediante autobus in Austria, un’attività relativa alla gestione di reti ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2014/25/UE. La richiesta non riguarda l’aggiudicazione di appalti per l’esercizio di servizi di trasporto non commerciale mediante autobus aggiudicati direttamente a operatori interni. Non riguarda neppure l’aggiudicazione da parte di un’autorità di trasporto regionale (Verkehrsverbund) di un appalto per la gestione di servizi di trasporto mediante autobus a un operatore di autobus, in quanto tali aggiudicazioni rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007.
(7)La richiesta non era inizialmente accompagnata da una posizione motivata dell’autorità nazionale austriaca garante della concorrenza (Bundeswettbewerbsbehörde, «BWB»). A norma dell’allegato IV, punto 1, lettera b), della direttiva 2014/25/UE, tenendo conto che non è possibile presumere il libero accesso al mercato a norma dell’articolo 34, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva, la Commissione dispone di 130 giorni lavorativi per adottare una decisione di esecuzione in merito alla richiesta. Il termine iniziale è stato sospeso conformemente all’allegato IV, punto 2, della direttiva 2014/25/UE. La Commissione dovrebbe adottare una decisione di esecuzione entro il 28 febbraio 2022.
(8)La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità austriache l’11 novembre 2020. Le autorità austriache hanno presentato informazioni il 2 dicembre 2020, il 23 febbraio 2021 e il 23 marzo 2021. Le informazioni presentate il 23 marzo 2021 includevano una posizione della BWB che analizza le condizioni per l’applicabilità alle attività in questione dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.
(9)Il 19 ottobre 2021 la richiedente ha ristretto l’ambito geografico della richiesta di esenzione a due parti del territorio austriaco: Vienna, Bassa Austria e Burgenland (di competenza dell’autorità di trasporto regionale Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) e Alta Austria (di competenza dell’autorità di trasporto regionale Oberösterreich Verkehrsverbund (OÖVV). La richiedente ha trasmesso ulteriori informazioni il 21 ottobre e l’8 novembre 2021.
2.QUADRO GIURIDICO
(10)La direttiva 2014/25/UE si applica all’aggiudicazione di appalti per lo svolgimento di attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo, salvo che l’attività sia esonerata a norma dell’articolo 34 della medesima direttiva.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.085.01.0119.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A085%3ATOC
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