Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/417 della Commissione dell'8 marzo 2022 che modifica l'allegato della Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/641.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento, e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

(3)La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.

(4)Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/349 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Cechia, Germania, Spagna, Francia, Italia, nei Paesi Bassi, in Polonia e in Portogallo, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(6)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/349 la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia e il Portogallo hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività all'interno o al di fuori delle aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(7)Le autorità competenti di Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

(8)L'autorità competente della Francia ha inoltre deciso di istituire un'ulteriore zona soggetta a restrizioni attorno o adiacente alle zone di protezione e di sorveglianza in alcune aree a maggiore rischio di diffusione dell'HPAI nel dipartimento di Gers di tale Stato membro.

(9)La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza in Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo e dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni in Francia, istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri, si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i recenti focolai di HPAI.

(10)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri, nonché l'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dalla Francia, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.085.01.0042.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A085%3ATOC

 

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