Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/403 della Commissione del 3 marzo 2022 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del Regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione.

Eurlex 100

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione per quanto riguarda l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (2),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (3), in particolare gli articoli da 4 a 7, informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)Le importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («il dazio esteso») in seguito all’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (4), del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina.

(2)A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 alla Commissione è conferito il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.

(3)Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione («il regolamento di esenzione»), che istituisce il sistema di esenzione specifico.

(4)Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette.

(5)Conformemente al disposto dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea elenchi successivi dei soggetti esentati (5).

(6)La più recente decisione di esecuzione della Commissione concernente le esenzioni a norma del regolamento di esenzione è stata adottata il 15 aprile 2021 (6).

(7)Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.

(8)Il 25 agosto 2019 la Commissione ha ricevuto dalla società polacca Rowerland Piotr Tokarz («Rowerland» o «la società») una domanda di esenzione corredata delle informazioni necessarie per stabilirne l’ammissibilità a norma dell’articolo 4 del regolamento di esenzione.

(9)A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito della domanda, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da Rowerland è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la sua domanda di esenzione debitamente motivata.

(10)Al soggetto di cui alla tabella 1 è stato assegnato il codice addizionale TARIC C529, al fine di individuare le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica e soggette alla sospensione del pagamento del dazio esteso.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.083.01.0039.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A083%3ATOC

 

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