LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)In seguito a un’inchiesta antidumping il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 925/2009 (2), un dazio antidumping sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese («l’inchiesta iniziale»). In seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il 17 dicembre 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 (3), la Commissione europea («la Commissione») ha prorogato le misure per le esportazioni dalla Cina e revocato le misure per il Brasile («la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza»). Le misure antidumping nei confronti delle importazioni originarie dell’Armenia sono scadute il 7 ottobre 2014.
(2)In seguito allo svolgimento di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 (4) la Commissione ha esteso il dazio antidumping istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati.
(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1474 (5) la Commissione, a seguito di una seconda inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, ha esteso il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia.
1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza
(4)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(5)La domanda di riesame è stata presentata il 10 settembre 2020 dai produttori dell’Unione, che rappresentano circa il 90 % della produzione totale dell’Unione di determinati fogli di alluminio («i richiedenti»). La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.
1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(6)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 17 dicembre 2020, con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7) («l’avviso di apertura»), la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
1.4.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(7)L’inchiesta relativa al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2019 e il 30 settembre 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).
1.5.Parti interessate
(8)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta i richiedenti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità cinesi, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
(9)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.6.Campionamento
(10)Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.083.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A083%3ATOC
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