LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)L’uso di una tintura di Artemisia vulgaris L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione (2) per un periodo di 10 anni.
(2)L’uso dell’olio essenziale di zenzero estratto da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell’oleoresina di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione (3) per un periodo di 10 anni.
(3)L’uso dell’estratto di curcuma, dell’olio di curcuma e dell’oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della Curcuma longa L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della Curcuma longa L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione (4) per un periodo di 10 anni.
(4)Negli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/421, (UE) 2021/485 e (UE) 2021/551 la disposizione relativa all’etichetta con il tenore massimo raccomandato delle sostanze attive nelle premiscele, inserita nella colonna «Altre disposizioni», è errata. Tale disposizione dovrebbe applicarsi unicamente agli additivi.
(5)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/421, (UE) 2021/485 e (UE) 2021/551. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l’intero allegato di tali regolamenti di esecuzione.
(6)Per consentire agli operatori del settore dei mangimi di adeguare l’etichettatura degli additivi e dei mangimi che li contengono ai termini corretti dell’autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per l’immissione sul mercato di tali prodotti.
(7)Per tutelare il legittimo affidamento delle parti interessate in ordine ai termini dell’autorizzazione di tali additivi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 è sostituito dall’allegato III del presente regolamento.
Articolo 4
Le sostanze specificate negli allegati I, II e III e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 9 settembre 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 9 marzo 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.078.01.0021.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A078%3ATOC
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