Regolamento (UE) 2022/384 della Commissione del 4 marzo 2022 che modifica l’allegato XIV del Regolamento (UE) n. 142/2011.

conflitto leggi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, e l’articolo 42, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva e lettere a) e b), e secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce le misure di attuazione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, anche per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

(2)Più precisamente l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 fa riferimento agli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di taluni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, in particolare mediante riferimenti incrociati agli elenchi di paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano stabiliti in altri atti della Commissione.

(3)A seguito di un’importante revisione della legislazione dell’Unione in materia di sanità animale da parte del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e in materia di controlli ufficiali da parte del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), una serie di atti della Commissione che stabiliscono elenchi di paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, di cui all’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, sono stati abrogati e sostituiti, in particolare da atti adottati a norma dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (5) è stato adottato a norma del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (6) è stato adottato a norma del regolamento (UE) 2017/625 e istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano. Tuttavia i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati non rientrano nell’ambito di applicazione di questi due regolamenti.

(5)È opportuno aggiornare di conseguenza gli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, in particolare sostituendo i riferimenti agli elenchi dei paesi terzi stabiliti negli atti abrogati della Commissione con gli opportuni riferimenti ai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.078.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A078%3ATOC

 

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