IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6, e l’articolo 132,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1)Il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 (2) della Commissione ha stabilito criteri qualitativi e quantitativi per individuare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente. Ha altresì stabilito una procedura mediante cui un ente può determinare che, sebbene un membro del personale soddisfi i criteri quantitativi, si ritiene che le sue attività professionali non abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente, e sulla base di tale determinazione può notificare all’autorità competente o richiederne l’autorizzazione per escludere il membro del personale interessato dalla presunzione che le sue attività professionali abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente. La BCE, incaricata di garantire che gli enti sottoposti alla sua vigilanza diretta applichino le norme sull’individuazione del personale in modo coerente tale da salvaguardare l’accuratezza di tale individuazione, ha adottato la decisione (UE) 2015/2218 della Banca centrale europea (BCE/2015/38) (3) per chiarire la procedura di esclusione dei membri del personale di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 604/2014.
2)A seguito delle modifiche alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 è stato abrogato per gli enti creditizi e sostituito il 14 giugno 2021 dal regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione (5), che rispecchia nuove proposte di norme tecniche di regolamentazione per definire i concetti di responsabilità manageriali, funzioni di controllo, unità operativa/aziendale rilevante e impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale e per individuare i membri del personale o le categorie di personale di cui all'articolo 94, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/36/UE. Il regolamento delegato (UE) 2021/923 elimina altresì la procedura di notifica e stabilisce criteri per la valutazione delle circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2021/923.
3)Al fine di garantire la certezza del diritto per gli enti creditizi che hanno presentato notifiche e domande ai sensi del regolamento delegato (UE) 604/2014 o richieste di approvazione preventiva ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/923 prima dell’entrata in vigore della presente decisione, è necessario stabilire misure transitorie.
4)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.069.01.0117.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A069%3ATOC
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