Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/367 della Commissione del 2 marzo 2022 che modifica la Decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE.

(2)La decisione 2011/163/UE della Commissione (2) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale elencati nell’allegato di tale decisione.

(3)La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha modificato da ultimo l’allegato della decisione 2011/163/UE (3). La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 suddivideva la categoria «Prodotti dell’acquacoltura» in quattro sottocategorie: «Pesci», «Prodotti ottenuti dai pesci (ad esempio caviale)», «Crostacei» e «Molluschi (molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini)», al fine di un migliore allineamento alle categorie utilizzate per i certificati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4) e agli elenchi dei paesi autorizzati a introdurre nell’Unione determinati prodotti di cui agli allegati VIII e IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (5).

(4)Bielorussia, Canada, Cina, Israele (6), Moldova, Svizzera, Turchia, Stati Uniti e Uruguay erano in precedenza contrassegnati nella colonna «Acquacoltura» nell’allegato della decisione 2011/163/UE e su tale base esportavano caviale di acquacoltura. Il piano di sorveglianza dei residui per i pesci che hanno presentato era conforme alle prescrizioni generali dell’Unione per l’acquacoltura e comprendeva anche il caviale. Tali paesi terzi erano pertanto stati esclusi dall’elenco dei «Prodotti ottenuti dai pesci (ad esempio caviale)» nell’allegato della decisione 2011/163/UE, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/2315. Per evitare qualsiasi mancanza di chiarezza in merito all’ammissibilità ad esportare caviale nell’Unione, è opportuno che tali paesi terzi siano contrassegnati anche nella colonna «Prodotti ottenuti dai pesci (ad esempio caviale)». Per motivi di chiarezza è opportuno modificare il titolo della colonna «Prodotti ottenuti dai pesci (ad esempio caviale)» in «Caviale (7) (prodotto ottenuto da pesci)».

(5)Gli Emirati arabi uniti non hanno presentato alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per i prodotti ottenuti dai pesci. Gli Emirati arabi uniti hanno tuttavia fornito garanzie per i prodotti ottenuti dai pesci originari degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell’Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente agli Emirati arabi uniti nella sottocolonna «Caviale (prodotto ottenuto da pesci)» nell’allegato della decisione 2011/163/UE, inserendo l’apposita nota a piè pagina.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (8).

Articolo 2

L’allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.069.01.0107.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A069%3ATOC

 

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