Decisione (PESC) 2022/346 del Consiglio del 1o marzo 2022 che modifica la Decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Eurlex 100

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(3)Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.

(4)Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto l'elaborazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche.

(5)In considerazione della gravità della situazione, e in risposta all’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive per quanto riguarda la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria a determinati enti creditizi russi e loro controllate russe, i quali sono rilevanti per il sistema finaziario russo e sono già oggetto di misure restrittive imposte dall’Unione o da paesi partner, e, fatte salve talune eccezioni, per quanto riguarda l'interazione con il Fondo russo per gli investimenti diretti.

(6)È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(7)La presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure da essa contemplate.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

1)sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 1 sexies

A partire dal 12 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato VIII o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato VIII.

Articolo 1 septies

1.È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia.

2.Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in euro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per:

a)uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; o

b)scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.»;

2)all'articolo 4 ter sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti.

4.In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

3)l'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato VIII della decisione 2014/512/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.063.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A063%3ATOC

 

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