Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio del 1o marzo 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Eurlex 100

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/346 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).

(2)Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC (3).

(3)Il 1o marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/246, che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone ulteriori misure restrittive per quanto riguarda la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria a determinati enti creditizi russi e loro controllate russe, i quali sono rilevanti per il sistema finaziario russo e sono già oggetto di misure restrittive imposte dall’Unione o da paesi partner, e, fatte salve talune eccezioni, per quanto riguarda l'interazione con il Fondo russo per gli investimenti diretti. Vieta inoltre, fatte salve talune eccezioni, di fornire banconote in euro alla Russia.

(4)Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.

(5)Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure da esso contemplate.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)all’articolo 2 quinquies, i paragrafi 1 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1.Le autorità competenti scambiano informazioni sulle autorizzazioni concesse e sui dinieghi emessi a norma degli articoli 2, 2 bis e 2 ter con gli altri Stati membri e la Commissione. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821.

4.La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, procede, se del caso sulla base della reciprocità, a uno scambio di informazioni con i paesi partner, al fine di sostenere l'efficacia delle misure di controllo delle esportazioni ai sensi del presente regolamento e l'applicazione coerente delle misure di controllo delle esportazioni applicate dai paesi partner.»;

2)all'articolo 2 sexies sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

«3.È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti.

4.In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

3)sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 nonies

A partire dal 12 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato XIV o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV.

Articolo 5 decies

1.È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia.

2.Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in euro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per:

a)uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; o

b)scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.»;

4)l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche agendo come sostituto per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui all'articolo 2 sexies, paragrafo 3, e agli articoli 5, 5 bis, 5 ter, 5 sexies, 5 septies, 5 nonies e 5 decies o agendo a loro vantaggio utilizzando le eccezioni di cui all'articolo 2 sexies, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 5 bis, paragrafo 2, all'articolo 5 ter, paragrafo 2, all'articolo 5 sexies, paragrafo 2, all'articolo 5 septies, paragrafo 2, o all'articolo 5 decies, paragrafo 2.»;

(5)L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato XIV al regolamento (UE) n. 833/2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.063.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A063%3ATOC

 

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