Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/302 della Commissione del 24 febbraio 2022 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/776.

EurLex

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

(1)Nell'aprile 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro (glass fibre fabrics — «GFF») tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e dell'Egitto con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione (2) modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione (3). Le misure antidumping hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 34 % e il 69 % per le importazioni originarie della RPC e del 20 % per le importazioni originarie dell'Egitto.

1.2. Domanda

(2)La Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale si chiede di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di prodotti GFF originari della RPC e dell'Egitto mediante importazioni spedite dal Marocco, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Marocco, e di disporre la registrazione di tali importazioni.

(3)La domanda è stata presentata il 19 maggio 2021 da TECH-FAB Europe e.V, un'associazione di produttori dell'UE di prodotti GFF («il richiedente»).

(4)La domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Cina, dall'Egitto e dal Marocco nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sui prodotti GFF. La modificazione della configurazione degli scambi sembrava derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.

(5)La domanda inoltre conteneva sufficienti elementi di prova a dimostrazione del fatto che tali pratiche, processi o lavorazioni indebolivano gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta risultavano entrati nel mercato dell'UE. Esistevano inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni di prodotti GFF erano effettuate a prezzi pregiudizievoli.

(6)La domanda infine conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che i prodotti GFF spediti dal Marocco erano esportati a prezzi di dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato per i prodotti GFF.

1.3.Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

(7)Il prodotto in esame è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080), originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto a cui si applicano le misure attualmente in vigore.

(8)Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ex 7019 72 00, ex 7019 73 00, ex 7019 80 10, ex 7019 80 90, ed ex 7019 90 00, ma spedito dal Marocco, a prescindere che sia dichiarato o no originario del Marocco (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 62 00 81, 7019 63 00 81, 7019 64 00 81, 7019 65 00 81, 7019 66 00 81, 7019 69 10 81, 7019 69 90 81, 7019 72 00 81, 7019 73 00 81, 7019 80 10 81, 7019 80 90 81, e 7019900081) («il prodotto oggetto dell'inchiesta») (4).

(9)Dall'inchiesta è risultato che i prodotti GFF esportati nell'Unione dalla Cina e dall'Egitto e i prodotti GFF spediti dal Marocco, originari o no del Marocco, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.4.Apertura

(10)Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha aperto l'inchiesta e ha disposto la registrazione delle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/864 della Commissione (5) del 28 maggio 2021 («il regolamento di apertura»).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0049.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

 

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