Regolamento (UE) 2022/259 del Consiglio del 23 febbraio 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 269/2014.

Leggi Ue

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (2) attua le misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC.

(2)Il 23 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/265 che modifica la decisione 2014/145/PESC che introduce un meccanismo di deroga per taluni operatori soggetti al congelamento dei beni e al divieto di mettere a loro disposizione fondi e risorse economiche.

(3)Poiché le modifiche in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio è così modificato:

È inserito l’articolo seguente dopo l’articolo 6 bis:

"Articolo 6 ter

1.In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 53, 54 e 55 dell'allegato I o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 24 agosto 2022, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 23 febbraio 2022."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.042.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042I%3ATOC

 

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