LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c),
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione (2) stabilisce le condizioni per l’ideazione e l’applicazione delle misure educative di accompagnamento che gli Stati membri sono tenuti a fornire a norma dell’articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nell’interesse della certezza del diritto è opportuno stilare un elenco non esaustivo delle attività che possono essere svolte nell’ambito delle misure educative di accompagnamento relative al programma dell’UE per le scuole, anche nel caso in cui non siano chiesti aiuti dell’Unione. È altresì opportuno chiarire che, al fine di rendere efficiente il programma per le scuole, gli Stati membri dovrebbero garantire che le misure educative di accompagnamento fornite a sostegno della distribuzione di ortofrutticoli e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole interessino tutti i bambini che partecipano al programma per le scuole. Tale requisito non pregiudica l’autonomia concessa agli istituti scolastici negli Stati membri, secondo la ripartizione delle competenze e la strategia per l’attuazione del programma per le scuole negli Stati membri interessati.
(2)L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/40 stabilisce le condizioni generali per la selezione dei richiedenti. Nell’effettuare la selezione dei richiedenti gli Stati membri, agendo a livello nazionale, regionale o locale, possono essere soggetti alle norme nazionali o unionali in materia di appalti pubblici. Ai fini della certezza del diritto è opportuno chiarire che gli Stati membri dovrebbero garantire la conformità con le norme vigenti in materia di appalti pubblici.
(3)L’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/40 precisa le condizioni per il riconoscimento dei richiedenti, stabilendo gli impegni scritti che i richiedenti sono tenuti ad assumere. Il paragrafo 2 di detto regolamento stabilisce un impegno scritto supplementare relativo alle domande di aiuti connesse unicamente alla fornitura e/o alla distribuzione di prodotti. Tale impegno è tuttavia altresì pertinente se le domande di aiuti abbinano la fornitura e/o la distribuzione di prodotti e la comunicazione di misure educative. Il paragrafo 3 dello stesso articolo fa riferimento alle domande di aiuti connesse unicamente alle misure educative di accompagnamento. Esso indica che le autorità competenti hanno la facoltà di precisare gli eventuali impegni scritti aggiuntivi assunti dai richiedenti. Ciò dovrebbe tuttavia essere possibile per tutti i richiedenti. L’articolo 6 di detto regolamento dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza. Al fine di lasciare agli Stati membri un tempo sufficiente per adattare le procedure relative al riconoscimento dei richiedenti, è opportuno disporre che la modifica delle condizioni relative al riconoscimento dei richiedenti si applichi unicamente a decorrere dall’anno scolastico 2022-2023.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/40.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.041.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A041%3ATOC
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