Regolamento Delegato (UE) 2022/244 della Commissione del 24 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Al fine di specificare il calcolo dell’importo del «margine totale richiesto», di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, e al fine di aumentare la chiarezza e la coerenza in relazione alle sue componenti, è opportuno chiarire che l’importo del margine totale richiesto comprende le garanzie reali richieste dal partecipante diretto conformemente al suo modello di margine.

(2)A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, il margine totale richiesto su base giornaliera è utilizzato per il calcolo del K-CMG. Se i partecipanti diretti adeguano il margine richiesto entro un giorno, ciò comporta più di una richiesta di margini entro lo stesso giorno. Al fine di evitare incertezze in merito a quale di tali requisiti di margini utilizzare e considerando che il terzo importo più elevato in un periodo di tre mesi deve essere utilizzato per il calcolo del K-CMG, è necessario specificare che l’importo giornaliero del margine richiesto dovrebbe essere il più elevato tra i requisiti di margini di un dato giorno.

(3)Le imprese di investimento possono avvalersi dei servizi di compensazione di più partecipanti diretti. Per le posizioni alle quali si applica il K-CMG, la determinazione dell’importo del margine totale richiesto all’impresa di investimento dovrebbe essere completa e includere l’intero margine richiesto da tutti i partecipanti diretti. Pertanto, qualora un’impresa di investimento utilizzi il K-CMG per posizioni soggette a compensazione da parte di più partecipanti diretti, il CMG dovrebbe essere calcolato come la somma dei margini richiesti per tutti i partecipanti diretti. Di conseguenza l’impresa di investimento dovrebbe innanzitutto calcolare l’importo totale giornaliero del margine richiesto come la somma del margine totale richiesto da tutti i partecipanti diretti, prima di determinare il terzo importo più elevato dei margini totali richiesti su base giornaliera, come previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

(4)Per l’applicazione del K-CMG in base al portafoglio, se l’intero portafoglio è soggetto a compensazione o a marginazione, devono essere soddisfatte le condizioni sancite dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Pertanto, un portafoglio di posizioni compensate assegnate a un’unità di negoziazione può avvalersi del K-CMG mentre, allo stesso tempo, un portafoglio di posizioni compensate assegnate ad un’altra unità di negoziazione può avvalersi del fattore K «rischio di posizione netta» (K-NPR). Al fine di prevenire l’arbitraggio, l’uso del K-CMG e del K-NPR tra le unità di negoziazione dovrebbe essere coerente. Pertanto lo stesso approccio dovrebbe essere utilizzato per le unità di negoziazione che sono simili in termini di strategia aziendale e posizioni del portafoglio di negoziazione.

(5)Ai fini della valutazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033, l’autorità competente dovrebbe essere tenuta a valutare se l’approccio K-CMG sia appropriato nella misura in cui riflette il profilo di rischio delle posizioni del portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento. L’impresa di investimento dovrebbe essere tenuta a confrontare regolarmente la propria valutazione del rischio con i margini richiesti dai partecipanti diretti, al fine di valutare se tali margini siano ancora un buon indicatore del livello di rischio per il mercato dell’impresa di investimento. Al momento della valutazione da parte dell’autorità competente, l’impresa di investimento dovrebbe effettuare un confronto tra i requisiti patrimoniali relativi al K-NPR e al K-CMG e dovrebbe essere in grado di giustificare adeguatamente la differenza tra tali requisiti all’autorità competente. La valutazione da parte dell’autorità competente dovrebbe essere positiva solo se vengono soddisfatte tutte queste condizioni. In particolare, l’autorità competente dovrebbe fare in modo che l’impresa di investimento sia in grado di monitorare e giustificare adeguatamente le differenze tra i risultati dei due metodi, K-NPR e K-CMG, in particolare nei casi di ampie variazioni dei margini richiesti.

(6)Un’elevata frequenza di spostamento tra uso del K-NPR e del K-CMG è un forte indicatore di un uso potenzialmente sproporzionato o non solido dei requisiti di fondi propri. È possibile prevenire l’arbitraggio regolamentare limitando la frequenza di spostamento delle posizioni tra uso del K-NPR e del K-CMG. L’obbligo di utilizzare uno dei due metodi per un’unità di negoziazione per almeno due anni sarebbe proporzionato per affrontare il rischio di arbitraggio regolamentare. Tuttavia, in casi eccezionali (ad esempio una ristrutturazione aziendale) in cui un’unità di negoziazione cambia in misura tale da poter essere considerata un’unità di negoziazione diversa, l’autorità competente dovrebbe consentire all’impresa di investimento di modificare i metodi entro tale periodo di due anni.

(7)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(8)L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.041.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A041%3ATOC

 

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