LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 58/2003 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003, alla Commissione può essere chiesto di controllare la legalità di tutti gli atti di un'agenzia esecutiva che ledono un terzo.
(2)Dopo aver ascoltato le ragioni addotte dal terzo interessato e quelle dell'agenzia esecutiva, la Commissione deve deliberare in merito al ricorso amministrativo entro il termine di due mesi.
(3)Nella sua decisione definitiva a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 58/2003, la Commissione può mantenere l'atto dell'agenzia esecutiva o decidere che questa lo deve modificare, integralmente o parzialmente.
(4)A norma dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 58/2003, l'agenzia esecutiva in questione è tenuta ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.
(5)A seguito della propria valutazione, la Commissione può sospendere l'esecuzione dell'atto in causa o prescrivere misure provvisorie qualora siano compromessi i diritti della parte che richiede il controllo di legalità.
(6)Sulla base dell'esperienza acquisita, è necessario stabilire norme procedurali per il controllo di legalità degli atti delle agenzie esecutive a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003.
(7)Dette norme procedurali non si applicano alle procedure di controllo avviate di sua iniziativa dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 58/2003, né alle procedure avviate dagli Stati membri a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
(8)Tali norme procedurali saranno integrate dall'allegato della decisione della Commissione che definisce le linee guida per l'istituzione e il funzionamento delle agenzie esecutive finanziate dal bilancio dell'UE e da altre fonti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le norme procedurali per il controllo da parte della Commissione della legalità degli atti delle agenzie esecutive a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 sono definite nell'allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 20o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 11 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.037.01.0046.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A037%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it