LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti e le procedure amministrative relative agli aeroporti, comprese le disposizioni riguardanti la guida ai movimenti di superficie e sistema di controllo e le operazioni in bassa visibilità negli aeroporti.
(2)Al fine di allineare tali disposizioni agli annessi 6 e 14 della convenzione sull’aviazione civile internazionale e al documento 9365 dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale («ICAO») è necessario stabilire norme relative all’attuazione delle operazioni ogni tempo negli aeroporti, garantendo la disponibilità degli opportuni aiuti visivi e non visivi nonché di altri equipaggiamenti aeroportuali, la disponibilità delle informazioni richieste e l’attuazione di procedure appropriate.
(3)L’allegato I (Definizioni) del regolamento (UE) n. 139/2014 dovrebbe essere modificato per quanto riguarda le definizioni di altitudine di decisione, pista strumentale, operazioni in bassa visibilità, procedure in bassa visibilità, decollo in bassa visibilità, operazione con crediti operativi e operazione di avvicinamento strumentale di tipo B.
(4)L’allegato III (Parte-ADR.OR) del regolamento (UE) n. 139/2014 stabilisce i requisiti per l’organizzazione per i gestori aeroportuali. Tale allegato è divenuto obsoleto per quanto riguarda il quadro normativo relativo agli aiuti visivi e non visivi, in particolare per quanto riguarda le apparecchiature meteorologiche, e dovrebbe pertanto essere modificato per includervi requisiti specifici per quanto riguarda la disponibilità e la manutenzione di ausili visivi e non visivi e di qualsiasi altra attrezzatura necessaria a supporto delle operazioni ogni tempo.
(5)L’allegato IV (Parte-ADR.OPS) del regolamento (UE) n. 139/2014 stabilisce i requisiti per le operazioni aeroportuali. Tale allegato dovrebbe essere modificato per includere procedure operative specifiche applicabili al gestore aeroportuale che riguardano la guida ai movimenti di superficie e sistema di controllo e le operazioni in bassa visibilità negli aeroporti.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 139/2014.
(7)A norma dell’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato e presentato alla Commissione il parere n. 02/2021 (3) per quanto riguarda i progetti di norme di attuazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 139/2014 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.035.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A035%3ATOC
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