Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/196 della Commissione dell'11 febbraio 2022 che autorizza un’estensione dell’uso e la modifica delle specifiche del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)L’elenco dell’Unione di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 comprende il lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento autorizzato.

(4)La decisione di esecuzione 2014/396/UE della Commissione (3) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e a seguito del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (5), l’immissione sul mercato di lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento da utilizzare in determinati prodotti alimentari, tra cui pane e panini lievitati e prodotti da forno fini, nonché negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 della Commissione (7) ha autorizzato, in conformità al regolamento (UE) 2015/2283, un’estensione dell’uso e dei livelli di uso del nuovo alimento lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV. In particolare, l’uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV è stato esteso ad altre categorie di alimenti, segnatamente il lievito fresco e il lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico, e agli integratori alimentari, senza alcuna indicazione dei livelli massimi consentiti e con una modifica del contenuto di vitamina D2 nel concentrato di lievito.

(6)Il 15 maggio 2020 la società Lallemand Bio-Ingredients Division («il richiedente») ha presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di estensione dell’uso del nuovo alimento lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV. Il richiedente ha chiesto di estendere l’uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV a una serie di altri alimenti destinati alla popolazione in generale. La domanda riguardava anche l’uso del nuovo alimento negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

(7)In conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 20 luglio 2020 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sull’estensione dell’uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento.

(8)Il 28 aprile 2021 l’Autorità ha adottato il parere scientifico sulla sicurezza degli usi estesi del lievito per panificazione trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (8). Tale parere scientifico è conforme alle prescrizioni dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(9)Nel suo parere l’Autorità ha concluso che il lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV è sicuro alle condizioni d’uso proposte. Il parere dell’Autorità presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che il lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV, alle specifiche condizioni d’uso, soddisfa le condizioni per l’immissione sul mercato in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(10)In conformità alla direttiva 2006/125/CE della Commissione (9), è vietata l’aggiunta di vitamina D agli alimenti per lattanti e bambini. A causa del suo contenuto di vitamina D2, l’uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV non dovrebbe essere autorizzato negli alimenti per lattanti e bambini. Inoltre, in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), le vitamine non possono essere aggiunte ai prodotti alimentari non trasformati. L’uso proposto del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV negli anfibi, nei rettili, nelle lumache, negli insetti, nelle alghe e negli organismi procarioti, nonché nei funghi, nei muschi e nei licheni non dovrebbe pertanto essere autorizzato.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.031.01.0046.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A031%3ATOC

 

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