Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/195 della Commissione dell'11 febbraio 2022 che modifica e rettifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/683 per quanto riguarda la scheda informativa, i certificati di omologazione dei veicoli.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 4, l’articolo 28, paragrafo 3, e l’articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (2) stabilisce un formato standardizzato per la documentazione utilizzata per l’omologazione dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, fissando i modelli della scheda informativa, dei certificati di omologazione, della scheda dei risultati delle prove e del certificato di conformità in formato cartaceo.

(2)Dal 1o gennaio 2021, la conformità agli obiettivi per le emissioni di CO2 è determinata unicamente sulla base delle emissioni di CO2 nell’ambito della procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (WLTP). È pertanto necessario modificare i modelli della scheda informativa, della scheda dei risultati delle prove e del certificato di conformità in formato cartaceo eliminando i riferimenti al nuovo ciclo di guida europeo.

(3)Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (3), nei certificati di conformità degli autocarri pesanti sono state aggiunte nuove voci relative alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di veicoli pesanti quali autobus pesanti e autocarri medi e veicoli pesanti a omologazione individuale. È pertanto necessario aggiungere le voci rilevanti nei modelli del certificato di conformità in formato cartaceo delle categorie di veicoli corrispondenti, nonché nel certificato di omologazione individuale UE e nel certificato di omologazione individuale nazionale.

(4)Tenendo conto della diversità dei veicoli pesanti per quanto riguarda la progettazione e il modello di guida, il chilometraggio annuo, il carico utile e la configurazione del rimorchio, il regolamento (UE) 2017/2400 e il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) hanno introdotto una classificazione in gruppi e sottogruppi di veicoli che riflette il modello di utilizzo tipico dei veicoli e le relative caratteristiche tecniche specifiche. Per tenere conto anche delle iniziative nazionali per la riduzione delle emissioni di CO2 e per interpretare correttamente i dati sulle emissioni di CO2 e il consumo di carburante, è essenziale conoscere a quale gruppo o sottogruppo di veicoli appartiene un determinato veicolo. Occorre pertanto aggiungere il gruppo o sottogruppo opportuno di veicoli ai modelli del certificato di conformità in formato cartaceo e del certificato di omologazione individuale UE.

(5)Considerata la crescente diffusione nell’Unione degli ibridi plug-in (OVC-HEV), è importante fare in modo che le autorità nazionali e i consumatori ricevano informazioni armonizzate e coerenti sulle prestazioni ambientali di tali veicoli. Di conseguenza è opportuno precisare che, per quanto attiene ai veicoli OVC-HEV, nel certificato di conformità devono essere riportati i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante specifici per fase utilizzando i valori delle emissioni massiche di CO2 e del consumo di carburante in modalità charge-sustaining, oltre al consumo di energia elettrica specifico per fase di tali veicoli. È pertanto necessario aggiungere ai modelli del certificato di conformità le voci corrispondenti.

(6)Dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 sono stati individuati alcuni errori nelle note esplicative della scheda informativa, nei modelli dei certificati di omologazione e nei certificati di conformità in formato cartaceo. Gli errori rilevati nelle note esplicative della scheda informativa e nei modelli dei certificati di omologazione consistono in riferimenti errati ad alcune note esplicative. Vi sono inoltre errori riguardanti l’unità di misura cui si fa riferimento per la pressione della condotta di alimentazione del sistema di frenatura del rimorchio, che dovrebbe essere il kilopascal (kPa) e non il bar.

(7)Per quanto riguarda i certificati di conformità in formato cartaceo, vengono forniti alcuni chiarimenti per tenere conto delle prove di conformità in servizio. È altresì necessario aggiornare il riferimento alla procedura di prova applicabile ai veicoli completi e completati della categoria M3 e ai veicoli incompleti della categoria M2, in quanto per esse è fatto attualmente riferimento alla procedura di prova applicabile ai veicoli leggeri e non a quella relativa ai veicoli pesanti, che è invece la procedura da applicarsi per tali categorie di veicoli. È necessario chiarire che la voce del certificato di conformità in formato cartaceo relativa all’altezza del veicolo è applicabile solo a determinati veicoli completi e completati della categoria N3. Occorre inoltre specificare che il punto 49 relativo alle voci «Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica» per i veicoli della categoria N2 si applica ai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 e Euro 6) e ai veicoli pesanti (Euro VI), mentre il punto 49 della categoria N3 non si applica ai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 e Euro 6) ma solo ai veicoli pesanti (Euro VI). Vi è anche un errore da correggere nella numerazione della voce «Asse o assi motore muniti di sospensioni pneumatiche o equivalente», che dovrebbe essere conformata alla numerazione delle altre parti degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683. Dovrebbe inoltre essere soppressa la nota esplicativa della voce 47.1.3.2, in quanto conteneva un riferimento errato a un numeratore e non al denominatore della formula. Ai fini della certezza del diritto, tali errori devono essere rettificati.

(8)È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683.

(9)A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 della Commissione (5), le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità preposte all’immatricolazione degli Stati membri e i costruttori sono autorizzati fino a un periodo di 12 mesi dalla data di pubblicazione delle modifiche del certificato di conformità in formato cartaceo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle modifiche ad attuare le modifiche eventualmente necessarie nei rispettivi sistemi. Pertanto, la data di applicazione delle modifiche del certificato di conformità in formato cartaceo dovrebbe essere differita.

(10)Al fine di concedere alle autorità di omologazione, alle autorità di vigilanza del mercato e alle autorità preposte all’immatricolazione degli Stati membri, nonché ai costruttori, il tempo sufficiente per attuare le rettifiche di cui al presente regolamento, la data di applicazione dell’allegato II dovrebbe essere differita.

(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683

Gli allegati I, III, VI e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683

Gli allegati I, III e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 sono rettificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’allegato I si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.031.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A031%3ATOC

 

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